TITOLO I - DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI
Art. 1. (Principi
generali)
TITOLO II - NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 (Servizio
pubblico e radiodiffusione)
Art. 3 (Pianificazione delle radiofrequenze)
Art. 4 (Norme urbanistiche)
Art. 5 (Collegamenti di
telecomunicazione)
Art. 6 (Garante per la radiodiffusione e l'editoria)
Art. 7 (Comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi)
Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicità)
Art. 9 (Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici.
Messaggi di utilità sociale)
Art. 10 (Telegiornali
e giornali radio - Rettifica Comunicati di organi pubblici)
Art. 11 (Azioni positive per la pari opportunità)
Art. 12 (Registro
nazionale delle imprese radiotelevisive)
Art. 13 (Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive
e relative comunicazioni)
Art. 14 (Bilanci dei concessionari)
Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di
comunicazione di massa e obblighi dei concessionari)
Capo II - Norme per la Radiodiffusione Privata
Art. 16
(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva privata)
Art. 17 (Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui
trasferimenti)
Art. 18 (Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)
Art. 19 (Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione
sonora e televisiva privata)
Art. 20 (Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari)
Art. 21 (Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)
Art. 22 (Canoni e tasse)
Art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione)
Art. 24 (Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese
concessionarie di pubblicità)
Capo III - Norme per la Concessionaria del Servizio Pubblico
Art. 25 (Consiglio
di amministrazione della concessionaria pubblica)
Art. 26 (Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali)
Art. 27 (Norme sul canone di abbonamento)
Art. 28 (Consiglio consultivo degli utenti)
TITOLO III - DIFFUSIONE VIA CAVO
Art. 29 (Delega)
TITOLO IV - SANZIONI
Art. 30
(Disposizioni penali)
Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del Garante
e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 32
(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)
Art. 33 (Norme per i soggetti autorizzati)
Art. 34 (Disposizioni transitorie)
Art. 35 (Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia)
Art. 36 (Regolamento di attuazione)
Art. 37 (Norme sulle società - Società controllate e società collegate)
Art. 38 (Equiparazione per la ripetizione dei canali esteri)
Art. 39 (Attuazione di direttiva)
Art. 40 (Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione sonora)
Art. 41 (Copertura finanziaria)
TITOLO I
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI
Art. 1
(Principi generali)
1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con
qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.
2. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche,
sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti
garantiti dalla Costituzione, rappresentano i princìpi fondamentali del sistema
radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati
ai sensi della presente legge.
TITOLO II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
(Servizio pubblico e radiodiffusione)
1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi è effettuata
dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Può
inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge, ai
soggetti di cui all'articolo 16, nonché mediante autorizzazione secondo le
modalità di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103,
e successive modificazioni.
2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad
una società per azioni a totale partecipazione pubblica. La concessione importa
di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di
interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini
dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse
nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale (2).
3. Nei titoli II, IV e V della presente legge la società di cui al comma 2
è definita «concessionaria pubblica», i titolari di concessione di cui
all'articolo 16 per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito sia
nazionale che locale sono globalmente definiti «concessionari privati»;
qualora negli stessi titoli ci si riferisca ad una specifica categoria dei
titolari di concessione di cui all'articolo 16, l'espressione «concessionari
privati» è completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o
televisiva e all'ambito nazionale o locale.
4. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni «trasmissioni»
e «programmi» riportate senza specificazioni si intendono riferite a
trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.
(2) Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 315 (Gazz. Uff. 29 luglio
1995, n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz.
Uff. 11 aprile 1995, n. 85), ha abrogato il presente comma 2 limitatamente alle
parole «a totale partecipazione pubblica». L'abrogazione ha effetto a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
(Pianificazione delle radiofrequenze)
1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano
nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le
modalità di cui al presente articolo.
2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze
utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.
3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri
dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri
Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore
tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel
rispetto delle convezioni e dei regolamenti internazionali in materia di
trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze.
4. Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno,
della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del
Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta
giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che
riguardino i settori di propria competenza.
5. Il piano di ripartizione è approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei
commi 3, 4 e 5 ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.
7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la
radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, è redatto
nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, e per
ciascuna area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i
parametri radioelettrici, degli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun
impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in
modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero
possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale
determinazione dovrà considerare la possibilità di utilizzazione di tutti i
collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle
concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico disponibili per
collegamenti trasmissivi televisivi.
8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di
utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di
servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della
popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle
condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.
9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la
coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità
di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole
regioni; possono altresì comprendere più regioni, parti di esse o parti di
regioni diverse purché contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai
parametri indicati al comma 8.
10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la
coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con
maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni
analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono
comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purché
contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali,
etniche e culturali della zona ed al reddito medio pro capite degli abitanti.
11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le
frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico
radiotelevisivo, individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione
del maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza.
Potranno essere previsti anche impianti che operano su parti limitate dei bacini
di utenza. I criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di
concessione nazionale o locale sono quelli stabiliti dall'articolo 16. Per
esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri
la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio
in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70
per cento del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata
di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o
le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi
limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di
questi ultimi.
12. Il piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in
ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi
ricevibili senza disturbi.
13. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione sonora in
ambito locale, in ogni bacino di utenza, l'emissione contemporanea di almeno il
70 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.
14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o
reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del
numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e la sottopone al parere
delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (3).
15. Le Regioni e le Province autonome, nell'esprimere il parere sullo schema
di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in
relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali.
Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza
comprendenti territori confinanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello
schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in
senso favorevole.
16. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri
delle Regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto
al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e
dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che
sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.
17. Il piano di assegnazione è approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
18. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni
qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.
19. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero
adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle
indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di
assegnazione. Qualora le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
non provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, nomina commissari ad acta per l'adeguamento ovvero per
l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni
adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro
sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto
termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di
coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e
non necessitano di autorizzazione regionale preventiva (3/a).
20. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti
connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una
relazione ai Presidenti delle Camere.
21. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le interferenze
elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la modificazione di
impianti, purché non modifichino l'equilibrio delle strutture del piano di
assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli accordi internazionali in
vigore, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà
comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 20.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 gennaio 1991,
n. 21 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1991, n. 5 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 3, quattordicesimo comma, nella parte in cui non
prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le Province
autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti
di cui al settimo comma dello stesso art. 3.
(3/a) La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 gennaio
1991, n. 21 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1991, n. 5 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 3, diciannovesimo comma, nella parte in cui non
prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle Province
di Bolzano e di Trento in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi
previsti.
Art. 4
(Norme urbanistiche)
1. Il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 o della concessione
per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere
alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la
installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione
e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.
2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari
privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso,
ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal
piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se
già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del
patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la
concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a
concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree
acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennità in caso
di esproprio è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge
15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati
dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta
giorni dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari
al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per
radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di
telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è
accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da
stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei
registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo
parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'articolo 36, nonché
il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e
ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in
caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.
3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o
televisiva di cui al comma 21 dell'articolo 16 o della concessione per servizio
pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa
domanda, al concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente
subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.
4. Il soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto,
a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a
venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto
subentrante liquida al soggetto al quale è stato revocato il diritto di
superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per
l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data
di revoca del diritto di superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione,
secondo modalità che saranno definite dal regolamento di cui all'articolo 36.
5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui
insistono gli impianti dei privati di cui all'articolo 32 nelle more della
pronuncia sulla domanda di concessione, nonché per il periodo di tempo in cui
gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti
non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si
applicano altresì alle aree su cui insistono gli impianti della concessione
pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino
alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne
richieda l'applicazione.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile
1975, n. 103 (4).
(4) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 27 agosto 1993, n. 323 nonché
l'art. 3, comma 22, L. 31 luglio 1997, n. 249
Art. 5
(Collegamenti di telecomunicazione)
1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio
pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione
necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti
previsti dalle concessioni.
2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile
1975, n. 103.
Art. 6
(Garante per la radiodiffusione e l'editoria)
1. E' istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria (5).
2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di
giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la
carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i
professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od
economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle
comunicazioni di massa (5).
3. Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere confermato; per
tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati né
ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese
operanti nel settore (5) (6).
4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello
Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in
aspettativa (5).
5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici
della Corte costituzionale.
6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nella
forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del
Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato,
su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato entro
e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di
un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti (5).
8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del
Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate
con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso (5).
9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di
consulenti.
10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla
presente legge, provvede:
a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui
all'articolo 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di
cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni;
b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari
privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14
aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga,
bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di
programmi o concessionarie di pubblicità;
c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei
competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria
dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui
all'articolo 12 della presente legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo
e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni
ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;
d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti
dall'articolo 31;
e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto
delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche
avvalendosi di organismi specializzati.
11. Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante
dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto
dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge
sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il
decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a
decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della
legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e
ottavo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (5).
13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e
sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al
Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello cui si riferisce (5).
(5) Per l'abrogazione delle disposizioni contenute nel
presente comma vedi l'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249.
(6) Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 19 ottobre
1992, n. 408.
Art. 7
(Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi)
1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei
membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva,
un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è
organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare
per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il
comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della
concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere
trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle
trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
2. La concessione di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme di
collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i
criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi
periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati
in ambito locale. Il comitato regionale per servizi radiotelevisivi definisce i
contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per
conto della Regione.
3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione
di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle
disposizioni del presente articolo.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono
avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e di
Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni.
6. E' abrogato l'articolo 5, L. 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 8
(Disposizioni sulla pubblicità)
1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità
della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità,
non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a
comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve
arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento
nei programmi di cartoni animati.
2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come
tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di
evidente percezione.
2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari
privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e
messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei
programmi (7).
3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità
europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali
è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e
cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque
minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È
consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera
di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti
ciascuno.
4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque
membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza,
determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere
educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle
cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei
messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva
del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria
pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di
programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque
non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata
nell'ora antecedente o successiva (8).
7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non
può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18
per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati
autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno
dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in
contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei
concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione,
rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5
per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di
concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi
pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve
essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva (9).
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può
eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento di ogni
ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva (9/a).
9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità
da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le
offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o
del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i
limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di
pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi
concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve
comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno (9/b).
9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al
comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35
per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli
spot di cui al comma 9 (9/b).
9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale gli indici di cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31
dicembre 1993 (9/b).
10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la
radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria
pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con
l'identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che
abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all'articolo 21, possono trasmettere,
oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna
zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente
l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di
pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi
diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni
contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività
televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche,
al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo
marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non
possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da
ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o
della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e
indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del
programma;
b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi
dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di
carattere promozionale a detti prodotti o servizi (9/c).
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o
giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di
sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di
superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella
prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
15. [I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella
misura minima del 2 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi
nel limite di affollamento giornaliero] (9/d). Il Garante, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone
al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta
giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di
sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari
privati (9/e).
16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il
Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari
quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà
conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello
stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il
gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito
pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli
introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della
diminuzione verificatisi.
17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la
normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (9/b), articolo 15, hanno
validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella
relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove
dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie
ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle
conseguenti iniziative legislative.
18. L'articolo 21, L. 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.
(7) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 26 ottobre 1995, n. 447,
riportata alla voce Sanità pubblica. Vedi, anche, le altre disposizioni del
citato art. 12.
(8) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 19 ottobre 1992, n. 408.
(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 18, D.L. 23
ottobre 1996, n. 545.
(9/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 19 ottobre 1992.
(9/b) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 19 ottobre 1992, n. 408.
Il comma 9-ter è stato, successivamente, così sostituito dall'art. 9, D.L. 27
agosto 1993, n. 323.
(9/c) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 19 ottobre 1992, n.
408.
(9/d) Periodo soppresso dall'art. 3, D.L. 19 ottobre 1992, n.
408.
(9/e) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 19 ottobre 1992,
n. 408
Art. 9
(Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di
utilità sociale)
1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri
enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla
pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla
pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi
dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali
operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme
stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle
proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a
rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a
destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale,
almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne
pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e
radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea (9/f).
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità
sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la
concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei
messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi
non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento
dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete] (9/g).
(9/f) Comma così sostituito prima dall'art. 11-bis, D.L. 27
agosto 1993 n. 323 e poi dall'art. 1, comma 10, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
(9/g) Articolo abrogato dall'art. 16, L. 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 10
(Telegiornali e giornali radio - Rettifica Comunicati di organi pubblici)
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla
registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6, L. 8
febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a
questo fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da
trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario
privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al
controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché
questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della
relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli
della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso
detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può
trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela
dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la
concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la
trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla
richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni.
Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta
dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro
le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici
territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità,
nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari
privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi
comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, primo comma,
della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 11
(Azioni positive per la pari opportunità)
1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a
promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due
sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché
di assegnazione di posti di responsabilità.
2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere
un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione
allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla
legge 22 giugno 1990, n. 164.
Art. 12
(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive)
1. E' istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui
tenuta è affidata al Garante.
2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria
pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli
articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di
produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da
trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.
3. Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il
suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 36.
4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i
concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di
distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle
parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.
5. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta
all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro
nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società,
dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o quote della società
che esercita l'impresa, nonché dei soci delle società che comunque la
controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle
azioni o dell'entità delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si
applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per
cento delle azioni o quote della società che esercita l'impresa
radiotelevisiva, delle società alle quali sono intestate azioni o quote della
società che esercita l'impresa ovvero della società che comunque la
controllano direttamente o indirettamente.
6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o
concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e
televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 17 (10).
(10) L'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249, ha abrogato tutte
le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale
della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, ivi
comprese quelle contenute nel presente articolo.
Art. 13
(Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative
comunicazioni)
1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione
nel registro di cui all'articolo 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo,
delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società
soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, che
interessino più del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi
trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite;
tale limite è ridotto al 2 per cento per le società per azioni quotate in
borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge
da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento.
2. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il
nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonché il titolo e
le condizioni in base ai quali il trasferimento è effettuato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai
trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti
collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di
una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al
trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o quote di
società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2.
5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le
parti, è subordinata alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 12.
6. Le persone fisiche e le società che controllano una società soggetta
all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, anche attraverso
intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonché
attraverso società direttamente o indirettamente controllate o collegate,
devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro
dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo.
7. Deve essere data altresì comunicazione scritta, nei termini di cui al
comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di società
operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni
modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazioni
devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o
partecipano alla istituzione del sindacato.
Art. 14
(Bilanci dei concessionari)
[1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica devono presentare al
Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il
modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante.
2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi,
con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono
stati acquistati, ovvero, se autoprodotti, con l'indicazione delle somme
destinate alla realizzazione di programmi originali; sono altresì allegati i
dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese
concessionarie e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni, nonché un elenco
in cui siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori ovvero i
datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore dei
concessionari di cui al comma 1.
3. La concessionaria pubblica, i concessionari privati per radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale, nonché i concessionari in ambito
locale che realizzino ricavi annui superiori a 10 miliardi di lire devono far
certificare il bilancio a società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo
autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Tale obbligo
decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno
ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato.
4. Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui
all'articolo 2621 del codice civile] (11).
(11) Abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996,
n. 545.
Art. 15
(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa
e obblighi dei concessionari)
1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di
comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:
a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale,
qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui
tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento
della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;
b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la
cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in
Italia;
c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la
cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b).
2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di
imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il
trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti
nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto,
anche attraverso soggetti controllati o collegati realizzi più del 20 per cento
delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25
per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua
entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri
introiti complessivi.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore
della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di
quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da
abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità,
da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo.
4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione
televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a
soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero
di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre
(12).
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della
concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37
della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le
persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote
nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei
vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare
impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli
articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive
modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale.
6. [Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di
distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono
presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci,
corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili
relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la
concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento è compilato
sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1
dell'articolo 14, e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono
stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali
minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed
ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni della presente legge] (13).
7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari
di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975 n. 103,
si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese
concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità
per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti
locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono
titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti
stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma
devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello
radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli
investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse
disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che
abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione
sonora e televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in
difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli.
8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti
all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di
telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere sublimale.
10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo
psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o
pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su
differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il
nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano
stati vietati ai minori di anni diciotto (13/cost).
12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21
aprile 1962 n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione
dell'impianto.
13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi
né integralmente ne parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono
trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi
diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni
dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in
uno degli Stati appartenenti alla comunità economica europea; nel caso di opere
cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un
anno.
15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a
trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è
rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la
concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa
deroga a tale obbligo.
16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i
concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al
30 giugno 1990.
(12) Con sentenza 5-7 dicembre 1994, n. 420 (Gazz. Uff. 14
dicembre 1994, n. 51 - Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma, nella parte relativa
alla radiodiffusione televisiva.
(13) Comma abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre
1996, n. 545.
(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-21
ottobre 1998, n. 358 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, comma 11, e 31, comma 3, sollevata in riferimento
agli articoli 3, 21, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione.
Capo II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE PRIVATA
Art. 16
(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva privata)
1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla
concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del
presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei
relativi impianti.
2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale
di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi
dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal
comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto
di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono
abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte
dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di
cui all'articolo 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per
radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale
che locale.
4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai
soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata
dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni
riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze
culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative
costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per
oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a
carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto
le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa
concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che
locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi
originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il
50 per cento (14)
dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non
sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani
musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore
della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui
all'articolo 36.
6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per
radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in
ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale
può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative,
costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica
europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per
oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per
oggetto la radiodiffusione sonora.
8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può
essere rilasciata esclusivamente a:
a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli
altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino
cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato
italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che
prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità
economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non
inferiore a lire 300 milioni.
9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere
commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti
ad un terzo.
10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della
domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.
11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per
oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque
attinente all'informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche
economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed
istituti di credito.
13. La concessione non può, altresì essere rilasciata a coloro che abbiano
riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano
sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza
previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può
essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra,
ottenuta anche per ambito locale diverso.
14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti
delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori.
Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei
soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché
dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere
comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in
ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.
17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che
tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione
prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che
abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della
presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei
programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi
autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui
all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente
con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di
ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali
sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con regolamento di cui
all'articolo 36, sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il
rilascio e per il rinnovo della concessione.
18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio delle concessioni in
ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della
programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento
all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla
realtà locale di carattere non commerciale (15).
19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La
concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni.
20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di
impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge
stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere
inizio la regolare trasmissione di programmi.
21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per rinuncia del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui
titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua;
d) per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente
legge comporta la decadenza della concessione.
23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale
non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla
lettera c) del comma 8 del presente articolo (15/cost).
(14) Per la variazione della percentuale vedi, anche, l'art.
1, comma 17, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
(15) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 21, D.L. 23
ottobre 1996, n. 545.
(15/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26
febbraio 1998, n. 38 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 16 e 20, sollevata in riferimento agli artt. 3, 21 e
41 della Costituzione.
Art. 17.
(Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti)
1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle società concessionarie
private costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o
a responsabilità limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta
il controllo delle società stesse o il loro collegamento, non può appartenere
o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, società,
con o senza personalità giuridica, di cittadinanza o nazionalità estera, né a
società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società
che direttamente o indirettamente controllino le società concessionarie
private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle società
estere non si applicano nei confronti di società costituite in Stati
appartenenti alla Comunità economica europea o in Stati che pratichino nei
confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di quote di
partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità
giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno
degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea.
2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza
delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a
persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero
a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata
purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o
controllano le azioni aventi diritto di voto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le società con azioni quotate in
borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui
all'articolo 12, comma 2, o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di
voto o di quote delle società che esercitano le imprese anzidette, sono
equiparate alle persone fisiche.
4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società
concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 16 o
dall'articolo 12, comma 2, è nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a
qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private nelle
ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al
disposto del comma 2.
5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società
concessionarie private che interessino più del 10 per cento del capitale
sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in borsa, o di
trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti
collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di
una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento del capitale
della società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare
domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella
originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di
trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di
concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante è tenuto ad
inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella
originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante.
Art. 18
(Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in
considerazione delle finalità di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 o in
relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario,
promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione
di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai
rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune
di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.
2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto
che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse
da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì
un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate.
3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione
delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di
cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, tali disposizioni sono estese, in quanto
applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli
altri servizi pubblici essenziali.
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla
durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei
Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può
disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano
temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano
necessità.
Art. 19
(Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e
televisiva privata)
1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale
rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una
all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza
diversi; in tali acini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme
comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è
consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della
giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può
essere esteso fino a quattro nell'area meridionale.
2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate
al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di
ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui,
purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni
di abitanti; è consentita la programmazione anche unificata sino all'intero
arco della giornata.
3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al
comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale
a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il
settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla
stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione
locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale.
4. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o
autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e
locale.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della
concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37
della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le
persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote
nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei
vincoli contrattuali ivi previsti.
Art. 20
(Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari)
1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore
giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo
limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal
comma 18 dell'articolo 16.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore
giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o
consistenti in immagini fisse.
4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello
approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e
bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del
codice civile, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai
programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro
autoproduzione.
5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione
dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi
stessi.
6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente,
telegiornali o giornali radio (16/cost).
(16/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26
febbraio 1998, n. 38 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 16 e 20, sollevata in riferimento agli artt. 3, 21 e
41 della Costituzione.
Art. 21
(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari
privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano
in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni , sulla base di
preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano.
L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai
consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui
all'articolo 36.
2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata
giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative
per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal
regolamento di cui all'articolo 36.
3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate
emittenti esercenti reti locali.
Art. 22
(Canoni e tasse)
1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e
delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un
canone annuo nelle misure seguenti:
a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire
cinque milioni;
b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire
venti milioni (16);
c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire
cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di
assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni;
d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire
venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di
assegnazione (16);
e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di
programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza
serviti (16);
f) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di
programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza
serviti.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle
tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento.
3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato ogni tre anni
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione
verificatasi nel triennio precedente.
4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31
gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata.
5. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso
dell'anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi dell'anno per
i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non è dovuto per le
autorizzazioni di cui all'articolo 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta
giorni e a carattere non reiterativo.
6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella
allegata.
7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti
comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.
(16) Il D.M. 18 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 21 aprile 1994, n.
92) ha disposto l'aumento dei canoni nella misura del 16,9% a decorrere dal 1°
agosto 1993. Successivamente l'art. 2, D.M. 7 maggio 1997 (Gazz. Uff. 23
settembre 1997, n. 222) ha aumentato i canoni, a decorrere dal 1° agosto 1996,
del 13,5%.
Art. 23
(Misure di sostegno della radiodiffusione)
1. (17)
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a
favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei
costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale,
ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui
all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra
le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su
avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si
applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della L. 25 febbraio
1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n.
250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni ed integrazioni (18).
(17) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell'art. 65,
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(18) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 27 agosto 1993,
n. 323. Vedi, anche, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998 n. 448.
Art. 24
(Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di
pubblicità)
1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile
1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti
televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica
riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari (19).
2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di
controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere
pubblicità anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'articolo 15, il controllo
di imprese concessionarie di pubblicità che raccolgano in esclusiva o comunque
abbiano raccolto nell'anno precedente oltre il 50 per cento del fatturato
pubblicitario di una emittente radiofonica o televisiva nazionale si considera,
agli effetti delle norme della presente legge, equivalente alla titolarità
della concessione di cui all'articolo 16.
(19) L'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 666 (Gazz. Uff. 30
dicembre 1996, n. 304), in materia di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, ha così disposto: «Art. 1. 1. Le somme, dovute per effetto della
convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro
di produzione S.p.a., approvata con decreto ministeriale il 21 novembre 1994 ed
avente ad oggetto il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, sono mantenute nel conto
dei residui del capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni per essere utilizzate nell'esercizio successivo».
Capo III
NORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
Art. 25
(Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica)
[1. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica è nominato
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi subito dopo la costituzione di questa all'inizio della
legislatura.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per l'intera durata della
legislatura.
3. Il comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato] (20).
(20) Abrogato dall'art. 5, L. 25 giugno 1993, n. 206.
Art. 26
(Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali)
[1. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria
pubblica e i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla
direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE),
alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di
film cinematografici, le seguenti percentuali:
a) non meno del 40 per cento per il primo triennio;
b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi.
2. La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta
per insufficienza quantitativa di produzione europea, non dovrà comunque essere
inferiore a quella risultante nell'anno precedente l'entrata in vigore della
presente legge.
3. Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per
cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di
tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un
quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni.
4. Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli
organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Comunità
economica europea.
5. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese,
slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende altresì produzioni,
acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia] (21).
(21) Articolo abrogato dall'art. 2, L. 30 aprile 1990, n.
122.
Art. 27
(Norme sul canone di abbonamento)
1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo
dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di
trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della
legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la
detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello
stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.
Art. 28
(Consiglio consultivo degli utenti)
1. E' istituito presso l'Ufficio del Garante un Consiglio consultivo degli
utenti composto da membri nominati dal Garante tra le associazioni
rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi e tra esperti scelti
in base alle competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti.
2. Il Garante è tenuto ad emanare un regolamento che detti i criteri
attraverso cui procedere alla nomina dei rappresentanti di cui al comma 1
fissando il numero dei consiglieri e le norme di funzionamento (22).
(22) Il regolamento è stato approvato il 12 settembre 1990
(Gazz. Uff. 18 settembre 1990, n. 218).
TITOLO III
DIFFUSIONE VIA CAVO
Art. 29
(Delega)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno
o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni
contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103 , concernenti gli
impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo con l'osservanza dei
seguenti criteri direttivi:
a) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o
pluricanale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni;
b) la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi dei
soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti per le
concessioni disciplinate dalla presente legge;
c) i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di
telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui non vi
sia disponibilità dei mezzi pubblici l'installazione e l'esercizio delle reti
e degli impianti sono oggetto di apposite concessioni;
d) allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere
disciplinati i rapporti con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione,
nonché le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti;
e) il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto al pagamento di un canone e di
una tassa di concessione governativa il cui ammontare è da determinare in
correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la
radiodiffusione.
2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle
concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e 19 della
presente legge.
TITOLO IV
SANZIONI
Art. 30
(Disposizioni penali)
1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere
di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la
persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene
previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.
2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e
15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di
concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul
contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione
dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è
commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non
eccedente un terzo.
4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni
consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti
di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (23/cost).
5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, numero 47. Per
i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di
residenza della persona offesa.
6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo
16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi
delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui
al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano
agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi
dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la
controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante
l'elenco dei propri soci.
7. (24)
(23/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23
febbraio 1996, n. 42 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996, n. 9, Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30,
commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
(24) Sostituisce l'art. 195, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Art. 31
(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni)
1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari
accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non
superiore a quindici giorni per le giustificazioni (25).
2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il
Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un
termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al
comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza
dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero
ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10, e
di cui ai commi da 8 a 15 dell'articolo 15, il Garante delibera l'irrogazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a
lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della
concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le
stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del
procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione
del Garante ove ricorrano giustificati motivi (25) (13/cost).
4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme
richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le
norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689.
5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di
trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia
della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni
e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal
comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia
superato i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 15, per fatti diversi
dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4
dell'articolo 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a
compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine
contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.
7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante.
8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle
prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 36 e nell'atto di
concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli
addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni
per le giustificazioni.
9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal
comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a
tal fine assegnato.
10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un
minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la
sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un
periodo fino a trenta giorni.
11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme
richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le
norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 68.
12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la
sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un
periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o
autorizzazione.
13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione
nei seguenti casi:
a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di
rilascio della concessione o dell'autorizzazione;
b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della
autorizzazione;
c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.
14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino
il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la
revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga
sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.
15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la
cancellazione dal registro di cui all'articolo 12.
16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche
segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente
articolo.
17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni
previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato (26).
(25) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 27 agosto
1993, n. 323.
(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-21
ottobre 1998, n. 358 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, comma 11, e 31, comma 3, sollevata in riferimento
agli articoli 3, 21, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione.
(26) Per la riduzione, in via transitoria, ad un decimo delle
sanzioni previste dal presente art. 31, vedi l'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 249
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 32
(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)
1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge
eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono
autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che
abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo
16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della
domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge (26/a)
(26/cost).
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente
legge e il rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della
domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della
funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione
di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla
legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità
elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei
servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di
assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì
ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che
non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio
degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e
gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre
1984, n. 807, convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10,
corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
346 del 18 dicembre 1984.
4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo
di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del
bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente, articolo ovvero la
radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o
ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli
esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri (27) (27/cost).
(26/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 19 ottobre 1992, n. 407.
Per la proroga del termine di cui al comma 1, vedi l'art. 2, D.L. 27 agosto
1993, n. 323.
(26/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-20
febbraio 1995, n. 53 (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale, con sentenza
11-24 dicembre 1996, n. 408 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2, Serie speciale),
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
32, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
(27) Vedi, anche, il D.L. 27 agosto 1993, n. 323.
(27/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19
maggio 2000, n. 147 (Gazz. Uff. 31 maggio 2000, n. 23, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n.
223; 1, commi 3 e 3-quater del D.L. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del D.L.
23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre
1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.
Art. 33
(Norme per i soggetti autorizzati)
1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7
dell'articolo 13, anche se non finalizzate all'iscrizione nel registro nazionale
delle imprese radiotelevisive; all'articolo 14; ai commi 6 e da 8 a 15
dell'articolo 15; al comma 3 dell'articolo 20 nonché le connesse disposizioni
sanzionatorie di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati
per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e
locale, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano
rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti
nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma
11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21.
2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal comma 16
dell'articolo 15); 9; ai commi 7 e 15 dell'articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6
dell'articolo 20; all'articolo 26, nonché le connesse disposizioni
sanzionatorie di cui all'articolo 31, hanno efficacia a decorrere dal
trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge; per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora
in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal
settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la
radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale
si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano
rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti
nazionali, ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del
comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21. Fino al 31 dicembre
1992 (28), la percentuale
di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 15 è fissata al 3 per cento e
gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare
anche emittenti televisive locali.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui
all'articolo 15 comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo
giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre
il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di diritto e gli
impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia
ottemperato alle disposizioni medesime.
4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell'articolo
15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine
massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone
la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione
sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dismissione forzata di
società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora lo scorporo e la vendita
forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di
cui al presente comma.
(28) Termine prorogato al 1° ottobre 1994 dall'art. 4, D.L.
19 ottobre 1992, n. 408.
Art. 34
(Disposizioni transitorie)
1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del
piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
sentita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed
esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (29).
2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica
di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui
all'articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse è regolata dal
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983.
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17
febbraio, 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parità
di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui
all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e
televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda
e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando
l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'articolo 16. Il suddetto
titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1
dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro
quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni
o di quote determini il passaggio del controllo delle società.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 19, possono essere assentite due concessioni
per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo
bacino di utenza qualora nello stesso bacino esercisca e abbia esercito
continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4
febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la
comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807,
convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purché
rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente legge.
5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate
solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione.
6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima
applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui
al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del
regolamento di cui all'articolo 36 (29).
7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante
dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. E'
esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6.
Art. 35
(Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia)
1. Le disposizioni intese a disciplinare l'emissione radiotelevisiva
proveniente da Campione d'Italia sono adottate dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformità
alle norme di cui alla presente legge.
Art. 36
(Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni
dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore
tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante,
nonché le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro
quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Con lo stesso
procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento.
Art. 37
(Norme sulle società - Società controllate e società collegate)
1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la
sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice
civile, ancorché tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri
soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite
intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente,
salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma
dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere
finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di
limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o
alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
d) attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero
delle azioni o delle quote possedute;
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto
proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di
imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.
2. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in
accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone
fisiche.
Art. 38
(Equiparazione per la ripetizione dei canali esteri)
1. Ai fini della applicazione delle norme della presente legge,
ai concessionari privati in ambito nazionale sono equiparati i titolari di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 39
(Attuazione di direttiva)
1. Con la presente legge è data attuazione alla direttiva del Consiglio
delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
Art. 40
(Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione sonora)
1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e
le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1
dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 41
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
6.900 milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni per l'anno 1991 e in lire
6.300 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante utilizzo di una
corrispondente quota delle maggiori entrate previste dall'articolo 22.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Data a Roma, addì 6 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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