Art. 1. (Differimento di
termini relativi alle concessioni televisive e
ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle
frequenze)
1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2
dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
nonché, limitatamente alla rete non eccedente, la
data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del
medesimo articolo 3, sono posticipate di nove mesi.
2. Il parere delle regioni sul
piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui
all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, è reso da ciascuna regione nel termine di
trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di
piano, decorso il quale il parere si intende reso
favorevolmente.
3. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze anche in assenza
dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli
Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e
di Bolzano prevista dall'articolo 2, comma 6, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non
sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione dello schema di piano.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allo
scopo, promuove apposite iniziative finalizzate al
raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica
i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno
determinato la necessità di decidere unilateralmente.
4. Il comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
come modificato dal comma 15 dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
è sostituito dal seguente:
"2. In attesa dell'adozione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle
comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi
periferici, modifiche degli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi
collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo,
della sede dell'impresa o della sede di messa in onda,
ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei
singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni
autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli
impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere
urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per
ottemperare a obblighi di legge".
5. Fermo restando quanto stabilito
dal comma 4, il Ministero delle comunicazioni,
attraverso i propri organi periferici, autorizza le
modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonché per
l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree
servite da ciascuna emittente legittimamente operante
alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio
1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su
base non interferenziale con altri utilizzatori dello
spettro radio e possono consentire anche un limitato
ampliamento delle aree servite.
6. Gli organi periferici del
Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine
alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5
entro sessanta giorni dalla richiesta. Le
autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione
dei provvedimenti concessori delle emittenti
interessate.
7. In attesa della adozione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze, gli
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i
collegamenti di telecomunicazione, legittimamente
operanti in virtù di provvedimento della magistratura
che non siano oggetto di situazione interferenziale e
non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle
verifiche dei competenti organi del Ministero delle
comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai
sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Ai soggetti di
cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia stata
rilasciata più di una concessione per la
radiodiffusione sonora, è consentita la cessione di
intere emittenti a società di capitali di nuova
costituzione. Agli stessi soggetti è consentito
inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione
delle emittenti oggetto di concessione.
8. Il comma 17 dell'articolo 3
della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal
seguente:
"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e
televisiva operanti in ambito locale e le imprese di
radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale
possono effettuare collegamenti in diretta sia
attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti
temporanei funzionanti su base non interferenziale con
altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione
di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo,
cultura, sport e attualità. Le stesse imprese,
durante la diffusione dei programmi e sulle stesse
frequenze assegnate, possono trasmettere dati e
informazioni all'utenza. La concessione costituisce
titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei
collegamenti temporanei, nonché per trasmettere dati
e informazioni all'utenza".
Art. 2. (Promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee)
1. Le emittenti televisive
nazionali, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano di norma alle opere europee,
come definite dalla direttiva 89/552/CEE, del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla
direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 1997, più della metà del
tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo
dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi
televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o
televendite, anche con riferimento alle fasce orarie
di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere
ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve
riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli
ultimi cinque anni. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le
quote di riserva di cui al presente comma in
conformità della normativa comunitaria.
2. Le quote di riserva previste nel
presente articolo comprendono anche i film e i
prodotti di animazione specificamente rivolti ai
minori. Con regolamento dell'autorità di Governo
competente in materia di spettacolo sono stabiliti i
criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana
ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di
coproduzione e di partecipazione in associazione,
sulla base degli stessi criteri in vigore per i film,
in quanto compatibili.
3. I concessionari televisivi
nazionali riservano di norma alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per
cento del tempo di diffusione, escluso il tempo
dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi
televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o
televendite. Per le stesse opere la società
concessionaria del servizio pubblico riserva ai
produttori indipendenti una quota minima del 20 per
cento.
4. Ai fini della presente legge
sono considerati produttori indipendenti gli operatori
di comunicazione europei che svolgono attività di
produzioni audiovisive e che non sono controllati da o
collegati a soggetti destinatari di concessione, di
licenza o di autorizzazione per la diffusione
radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non
destinino almeno il 90 per cento della propria
produzione ad una sola emittente. Ai produttori
indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti
residuali derivanti dalla limitazione temporale dei
diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli
operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione
italiana, indipendentemente dalle modalità di
trasmissione, riservano una quota dei loro introiti
netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e
all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film
in misura non inferiore al 40 per cento della quota
suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai
minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non
può comunque essere inferiore al 10 per cento degli
introiti stessi. La concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita
dal contratto di servizio, dei proventi complessivi
dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere
europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti. A decorrere dall'anno 1999, le quote
stabilite nel contratto di servizio non possono essere
inferiori al 20 per cento. All'interno di queste
quote, nel contratto di servizio dovrà essere
stabilita una riserva di produzione, o di acquisto da
produttori indipendenti italiani o europei, di cartone
animato appositamente prodotto per la formazione
dell'infanzia.
6. I vincoli di cui al presente
articolo sono verificati su base annua, sia in
riferimento alla programmazione giornaliera sia a
quella della fascia di maggiore ascolto così come
definita dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Sono abrogati l'articolo 26
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito
dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 1994, n. 153.
8. Con regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo
competente in materia di spettacolo, fatte salve le
competenze dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di
concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono
disciplinate le modalità di sfruttamento dei film
italiani e stranieri da parte delle emittenti
televisive, anche in considerazione dell'intervento
pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n.
1213, e 14 agosto 1971, n. 819.
9. Le emittenti televisive soggette
alla giurisdizione italiana autorizzate alla
diffusione via satellite sul territorio nazionale e
all'estero hanno l'obbligo di promuovere e
pubblicizzare le opere audiovisive italiane e
dell'Unione europea, secondo le modalità definite con
regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
10. La concessionaria del servizio pubblico riserva
spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere
audiovisive e ai film europei.
11. Fino alla data di entrata in
vigore della disciplina complessiva del sistema delle
comunicazioni, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle emittenti nazionali le
cui trasmissioni consistono prevalentemente in
programmi di televendita e non comprendono programmi
tradizionali, ai sensi della citata direttiva
89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
12. Le emittenti radiotelevisive
private che hanno presentato ricorso in sede di
giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti
di diniego della domanda di concessione inoltrata ai
sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, definito con sentenza di rigetto in
primo grado, possono esercitare l'attività
radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato
della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini
di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge,
a condizione che alla data di entrata in vigore della
legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse
fossero legittimamente operanti in base ad un
provvedimento giurisdizionale.
13. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle emittenti televisive
che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno
parte di una rete nazionale.
Art. 3. (Disposizioni in materia di pubblicità
televisiva)
1. Gli spot pubblicitari e di
televendita isolati devono costituire eccezioni. La
pubblicità e gli spot di televendita devono essere
inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le
condizioni di cui ai commi da 2 a 5, la pubblicità e
gli spot di televendita possono essere inseriti anche
nel corso di un programma in modo tale che non ne
siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto
conto degli intervalli naturali dello stesso nonché
della sua durata e natura, nonché i diritti dei
titolari.
2. Nei programmi composti di parti
autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e
negli spettacoli di analoga struttura comprendenti
degli intervalli, la pubblicità e gli spot di
televendita possono essere inseriti soltanto tra le
parti autonome o negli intervalli.
3. La trasmissione di opere
audiovisive, ivi compresi i lungometraggi
cinematografici ed i film prodotti per la televisione,
fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i
programmi ricreativi ed i documentari, di durata
programmata superiore a quarantacinque minuti, può
essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo
di quarantacinque minuti. è autorizzata un'altra
interruzione se la durata programmata delle predette
opere supera di almeno venti minuti due o più periodi
completi di quarantacinque minuti. Le disposizioni di
cui al presente comma e di cui al comma 2 non si
applicano ai programmi i cui diritti di utilizzazione
siano stati acquisiti prima del 28 febbraio 1998.
4. Quando programmi diversi da
quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla
pubblicità o da spot di televendita, in genere devono
trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva
interruzione all'interno del programma.
5. La pubblicità e la televendita
non possono essere inserite durante la trasmissione di
funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di
attualità, i documentari, i programmi religiosi e
quelli per bambini, di durata programmata inferiore a
trenta minuti, non possono essere interrotti dalla
pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata
programmata è di almeno trenta minuti, si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo.
6. Fino alla data di entrata in
vigore della disciplina complessiva del sistema delle
comunicazioni, le disposizioni di cui ai commi da 2 a
5 non si applicano alle trasmissioni delle emittenti
televisive locali destinate unicamente al territorio
nazionale e che non possono essere ricevute,
direttamente o indirettamente, in uno o più Stati
membri dell'Unione europea.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
|