Art. 1
1. Il decreto-legge
30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato
dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento
di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi - Le
norme abrogate dal testo unico della radiotelevisione (DLGV 177/2005) sono
in carattere barrato.
Art. 1. Prosecuzione
nell'esercizio e differimento di termini
1. E' consentita ai
soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi
della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della
concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non
oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate
al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il
disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, e' adottato entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. E' consentita ai
soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi
della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione
ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi
dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive
di cui al comma 3. Le domande di concessione devono essere presentate
al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto
dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.
3. L'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori
risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31
luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero
delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione
30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del
10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi
quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base
della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per
svolgere attivita' televisiva in ambito locale, comunicano, con finalita'
ricognitive, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo
specifico ambito locale nel quale intendono operare.
3-bis. L'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni
di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformita' agli accordi
stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali
e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione
in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge
31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati,
nonche' le attivita' poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni
sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi
degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
3-ter. E' consentita
ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998,
n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in
ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino
alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione
sonora che dovra' avvenire entro il 30 novembre 2000.
Art. 2. Disciplina
per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo
1. Ciascuna societa'
di calcio di serie A e di serie B e' titolare dei diritti di trasmissione
televisiva in forma codificata. E' fatto a chiunque divieto
di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente,
anche attraverso soggetti controllati e collegati, piu' di sessanta per
cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di
eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque,
del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato
in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano
la presenza di un solo acquirente il limite indicato puo' essere superato
ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non
superiore a tre anni. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, puo'
derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente
comma e stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali
del mercato, della complessiva titolarita' degli altri diritti sportivi,
della durata dei relativi contratti, della necessita' di assicurare l'effettiva
concorrenzialita' dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti
pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione
relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorita'
deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento
del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11),
della legge 31 luglio 1997 n. 249.
2. I decodificatori
devono consentire la fruibilita' delle diverse offerte di programmi digitali
con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi
digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Dal 1 luglio 2000 la commercializzazione
e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche
sono vietate.
2-bis. Le emittenti
radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea
o programmi comuni non possono utilizzare, ne' diffondere, un marchio,
una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto
o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali
che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente
hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione
o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli
di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica
dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma
31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 3. Interventi
urgenti a sostegno
1. L'esercizio di
emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla
ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali
televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute, e' consentito previa autorizzazione del Ministero delle
comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti
impianti. L'autorizzazione e' rilasciata ai comuni, alle comunita' montane
e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata
al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute,
nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6,
lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti
televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze e' consentito
alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'art. 6, comma 4, del
regolamento approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
con deliberazione 1 dicembre 1998, n. 78.
1-bis. All'articolo
43-bis della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: "delle concessionarie
televisive" sono sostituite dalle seguenti: "radiofonici e televisivi
diffusi".
2. Le emittenti televisive
le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita,
ai sensi della direttiva 89/5 52/CEE, come modificata dalla direttiva
97/36/CE, e non trasmettono pubblicita', possono presentare
domanda di concessione, a condizione che si impegnino a trasferire
entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri
programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono
effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri
e da satellite o via cavo. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo
dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre
il termine di durata della concessione.
3. I soggetti titolari
di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31
gennaio 1999, che dismettano la propria attivita' e si impegnino a non
acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in societa'
titolari di emittenti televisive o in societa' direttamente o indirettamente
controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni,
entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda documentata per
ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito
e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nei limiti
delle risorse disponibili, nelle seguenti misure massime:
a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;
b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.
3-bis. Il Ministero
delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, puo'
richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione
necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro
centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio
con l'interessato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli
impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito
dal Ministero, e' attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento
che accorda l'indennizzo stesso.
4. All'onere derivante
dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. Per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 13, della legge 31
luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono
degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.
5-ter. All'art.
1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo
le parole: "non vengano superati" sono inserite le seguenti:
", anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle
comunicazioni".
5-quater. All'art.
1, comma 6, lettera b), n. 13), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo
la parola: "radiotelevisive" sono inserite le seguenti: ",
anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni".
5-quinquies. Presso
le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito
con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista
dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'istituzione
dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per
lo Stato.
5-sexies. Su istanza
degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di
concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni
1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso
un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse
pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il
Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute,
comunica agli interessati le modalita' e i termini di pagamento.
Art. 4. Entrata
in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
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