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Professione giornalista

Sono condivisibili le motivazioni della "sentenza Sallusti" 

Perché è giusto punire un diffamatore seriale

No al carcere per i giornalisti per il reato di diffamazione. E' una garanzia per la libertà dell'informazione. Ma non si deve trasformare in impunità per chi ne approfitta. Le regole devono essere chiare e le sanzioni molto severe.

24.10.12

Avvertenza. State per leggere un articolo politicamente scorretto, perché non mi schiero con la maggioranza che difende Alessandro Sallusti. L'ex-direttore di Libero ha commesso la violazione più grave che possa essere addebitata a un giornalista: si è basato su fatti non verificati per attaccare un magistrato e, quando è stata accertata la falsità della notizia, non ha pubblicato una rettifica.

C'è grande strepito sulle motivazioni della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione del giornalista Alessandro Sallusti. Quattordici mesi di carcere, come tutti sanno, per un articolo pubblicato nel 2007 e firmato Dreyfus (al secolo Renato Farina, radiato dall'ordine dei giornalisti per collaborazione con i servizi segreti e ora deputato del PDL).

Le critiche alla sentenza si intrecciano con quelle sul disegno di legge AS 3491 (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione). Il DDL è stato affrontato dal Senato in gran fretta, proprio in conseguenza della condanna definitiva dell'ex-direttore di Libero, pronunciata il 26 settembre scorso.
Il testo uscito dalla Commissione e passato ieri all'esame dell'Aula non è ancora stato pubblicato. Circolano stralci dei quali non posso verificare la correttezza. Quindi, come al solito, mi astengo dal commentare notizie di seconda mano. Ritorno alla "sentenza Sallusti".

Nelle ventisei pagine della decisione, il passaggio che suscita i commenti più sdegnati è quello della "spiccata capacità a delinquere". Citato in continuazione da chi non ha letto il testo, perché non è una valutazione dei giudici della Cassazione, ma solo un richiamo alla sentenza di merito.
Sintesi dei commenti: un giornalista trattato come un delinquente è un attentato alla libertà di stampa.
Sallusti nega di essere un delinquente, ma questo non significa nulla: tutti i delinquenti, a parte i rei confessi, si proclamano innocenti e, se possibile, anche perseguitati.

Per capire come stanno le cose si devono confrontare gli argomenti della decisione dei giudici con le norme di legge. Prima di tutto va ricordato che può essere definito "delinquente" chi abbia commesso un delitto accertato con una sentenza definitiva. E questo è il caso di Alessandro Sallusti. Ricordano i giudici "le pregresse condanne per diffamazione (7, di cui 6 in reazione all'ipotesi ex art. 75 c.p.)". Tecnicamente è recidivo, e questo giustifica la detenzione. Anche per "la gravità del fatto delineata dalla modalità di commissione di fatti caratterizzati da particolare negatività".

Il punto-chiave di tutta la vicenda è questo: la notizia alla base dell'articolo presunto diffamatorio era falsa. Le critiche all'operato del giudice Cocilovo, contenute nel pezzo di "Dreyfus", avrebbero potuto essere legittime se la notizia fosse stata vera. Ma la sua falsità era stata corretta poche ore dopo la pubblicazione. Sallusti non aveva tenuto conto delle smentite, insistendo su notizie riconosciute come false.
Quindi il giornalista è venuto meno a due principi deontologici fondamentali della professione: la verifica delle notizie e la rettifica di quelle false.

Alessandro Sallusti non è nuovo a "incidenti" di questo tipo. Se i colleghi che oggi si strappano i capelli in sua difesa potessero trattare la vicenda con maggiore distacco, lo definirebbero un "diffamatore seriale". Ma ora a tutti sembra di sentire il rumore metallico delle manette, quando scrivono qualcosa che può dispiacere a qualcuno. Questo è un problema serio: un giornalista non può lavorare sotto la continua minaccia di finire in gattabuia per le cose che scrive.

Lo afferma anche la Corte europea dei diritti (e la Cassazione lo ricorda a chiare lettere): la detenzione per il delitto di diffamazione è un'ipotesi eccezionale, ma legittima nel caso di "condotte lesive dei diritti fondamentali". Siamo di fronte a un caso eccezionale di "condotta lesiva dei diritti fondamentali"? Sembra difficile negarlo.

Ma facciamo finta che il caso non sia eccezionale e quindi si debba applicare il principio generalmente accettato che a un giornalista non  si possano comminare pene detentive se commette il reato di diffamazione. Resta però l'evidente violazione della deontologia professionale, in particolare per la mancata rettifica. Non dovrebbe essere questo un buon motivo per una sanzione esemplare da parte della "giustizia interna" della professione? Non si dovrebbe impedire a un "diffamatore seriale" di continuare la sua attività?

Questo è il problema che deve essere risolto. Non è con la difesa di casta che si difende la credibilità e l'autorevolezza della professione.

(Vedi anche Diffamazione e responsabilità dell'informazione)

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