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Sistema informazione

Costituzione articolo 21: il Garante non può vietare

20.03.07
Nelle polemiche sul divieto di pubblicare determinate notizie, sfugge un dettaglio essenziale: "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure".
Il Garante può intervenire, segnalare gli illeciti, sanzionare. Ma non censurare.
Molti consensi, qualche distinguo e qualche critica al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali sulla pubblicazione di notizie che riguardano la vita sessuale di persone coinvolte in indagini giudiziarie.
"Sciacallaggio" è in molti casi la parola giusta per descrivere questa forma di giornalismo e tutti sono d'accordo che è necessario rispettare certi limiti.
Fa bene il Garante a segnalare, stigmatizzare, adottare i provvedimenti che gli competono in forza della legge e del Codice di deontologia, concordato con i giornalisti. Ma questa volta l'organismo di tutela della riservatezza è andato oltre le proprie competenze, come è già accaduto alcuni mesi fa per il servizio delle Iene sull'uso di stupefacenti da parte di alcuni parlamentari (vedi Contratto, censure, la libertà negata e, su InterLex, Libertà di informazione e diritto di sapere e Il caso “Le Iene” e la funzione del Garante di Andrea Monti).

Il caso di cui ci occupiamo oggi è diverso da quello delle Iene: lì si trattava di un'inchiesta di stampo giornalistico, oggi c'è la pubblicazione di atti che dovrebbero essere coperti dal segreto istruttorio. Ma la sostanza è la stessa: un'autorità amministrativa che vieta una pubblicazione. Esercita cioè una forma di censura non ammessa dalla nostra Costituzione, che all'articolo 21 afferma con assoluta chiarezza "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure".

Il Garante "VIETA con effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico... di diffondere dati personali...". Secondo quanto si legge nel provvedimento (che riguarda solo l'indagine di Potenza e non ha quindi valore generale), il divieto sarebbe legittimato dagli articoli 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) decreto legislativo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Infatti, ai sensi del'ultima norma citata, il Garante può "vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali".

Lasciamo perdere le disquisizioni sulla differenza tra "illecito" e "non corretto", per ricordare che il "trattamento" è "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati"(art. 4, c. 1, a) del codice).

Dunque il Garante può intervenire in qualsiasi operazione di trattamento di dati in ambito giornalistico, per esempio sui termini o sulle modalità della conservazione di particolari informazioni nell'archivio. Ma per la "diffusione" (cioè la pubblicazione) all'azione del Garante si oppone l'articolo 21 della Costituzione, nel punto in cui afferma, con una norma di chiarezza assoluta, che "la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". E nessuno può dubitare che il divieto preventivo di pubblicazione rappresenti una forma di censura a tutti gli effetti.

Le polemiche che in questi giorni hanno avuto come bersaglio il provvedimento del Garante sembrano ignorare questo elementare principio. L'art. 154 del cosiddetto "Codice della privacy" non può scavalcare l'articolo 21 della Costituzione, sulla base del principio della "gerarchia delle norme". Dunque il provvedimento è illegittimo.

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