Non sappiamo se il giudice di Latina che ha ordinato il sequestro di un sito
web per "pubblicazione oscena" ha letto le interpretazioni dei vari
Chiti, Masi, Giulietti, D'Alema e altri sulla famigerata legge 62/01, "Nuove
norme sull’editoria e sui prodotti editoriali...", che estende al
mondo digitale le antiche leggi sulla carta stampata. Ma, se le ha lette,
ha alzato le spalle, forse con una smorfia di fastidio. E ha messo mano a un'ordinanza
che farà discutere, ma che ha il grande merito della chiarezza in una
situazione sempre più ingarbugliata (vedi i molti articoli sull'argomento nell'indice
di questa sezione).
Il fatto è noto, perché la notizia circola sulla Rete già da un paio di
giorni: è stato sequestrato un sito web che offendeva la religione cattolica,
secondo le conclusioni del PM accolte dal GIP. Il sequestro sarebbe stato
possibile anche prima della legge 62/01, ma il giudice ha ritenuto di dover
giustificare il provvedimento anche in relazione al terzo comma dell'art.
1 della legge in questione.
Si potrebbero scrivere pagine su pagine a commento dell'ordinanza, e qualche
aspetto potrebbe essere oggetto di lunghe discussioni. Ma ci sono alcuni
interessanti punti fermi che possono essere individuati a una prima lettura.
Vediamoli in estrema sintesi.
1. Il sequestro non è motivato da una violazione della legge 62/01
Il reato contestato è previsto e punito dall'art. 403 del codice penale (Offese
alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone). Non è questo il
luogo per discutere dell'esistenza di una "religione dello Stato" e
dei reati di opinione; basta rilevare il fatto che il magistrato applica
la legge e dispone il sequestro ai sensi dell'art. 321 del codice di procedura
penale (Oggetto del sequestro preventivo).
2. Qual è il luogo della pubblicazione?
Sulla base dell'art. 1 della legge 62/01, il
giudice dà per scontato che le norme sulla stampa si applichino al sito
oggetto dell'indagine, e si pone correttamente i problemi della legittimità e
delle modalità del sequestro. Interpreta come "luogo della
pubblicazione" quello dal quale i dati sono immessi in rete "essendo
irrilevante il luogo concreto di percezione, potenzialmente esteso [a] qualsiasi
punto della superficie terrestre dal quale è possibile collegarsi in
rete"; se comunque vi fosse incertezza su dove il delitto è
stato commesso, è certo che almeno una parte è avvenuta nel territorio
di competenza del giudice, dove si trova l'utenza telefonica dalla quale sono
stati immessi i dati.
3. Il sito internet è prodotto editoriale
Non si sofferma sulle questioni interpretative che hanno animato il dibattito di
questi mesi: il GIP, "considerato che per l'applicazione dell'art. 2 della
l. n. 47/48 ai prodotti editoriali si deve ritenere che gli stessi siano
equiparati, anche ai fini penali, alla disciplina riservata alla stampa e alle
conseguenti maggiori garanzie ad essa attribuite in virtù della importante
funzione svolta in una società democratica dai mezzi di comunicazione di massa,
dei quali internet fa parte a pieno titolo"... Dunque niente sequestro, si
direbbe a prima vista.
4. Non si applicano le limitazioni al potere di sequestro?
Invece segue un passaggio destinato a far discutere: "ritenuto che di
conseguenza non trova applicazione l'art. 1 del R.D.L. n. 561/46 che limita a
tre copie il sequestro degli stampati disposto dal giudice penale, poiché si
tratta di norma non richiamata dall'art. 1 l. n. 62/01". Quel "di
conseguenza" sembra frutto di un salto logico, perché il RDL
561/64 (norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni), che
limita a tre copie il sequestro preventivo, dovrebbe trovare applicazione
proprio in funzione dell'equiparazione del sito internet alle pubblicazioni
contemplate dalla legge del '48. Ma, argomenta il giudice, la legge 62/01 non
richiama il Regio decreto legge e quindi non scatta il limite al sequestro,
posto a tutela della libertà di espressione.
Questa affermazione è discutibile e comunque rivela ancora una volta il
pasticcio normativo creato dalle nuove disposizioni sull'editoria: in assenza di
espliciti rimandi alle leggi esistenti, anche penali, si devono o no applicare
tutte le norme sull'editoria tradizionale i prodotti editoriali on line? Se la
risposta è negativa, come sembra ritenere il giudice di Latina, si verifica una
disparità di trattamento tra gli editori on line e gli altri, in violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
5. Ma non si possono sequestrare "tre copie" di una
pubblicazione telematica
Tuttavia, prosegue l'ordinanza, anche se fosse applicabile il Regio decreto, il
sequestro di tre copie è "ontologicamente" impossibile "essendo
illimitato il numero di copie riproducibili". Anche questa affermazione è
discutibile, perché il numero di copie di una pubblicazione è irrilevante di
fronte al limite delle tre sequestrabili sulla base dell'art. 1 del RDL. Di
fatto in una pubblicazione telematica esiste una sola copia rilevante ai
fini della diffusione, ed è quella presente sul server web, non considerando le
eventuali copie di riserva. Sequestrando questo unico esemplare, si sequestra
l'intera pubblicazione, in violazione del citato art. 1 del Regio decreto.
Anche qui si vede l'incongruenza della legge 62/01 con la realtà della Rete:
per applicare alle pubblicazioni telematiche le disposizioni sul sequestro,
occorre una norma ad hoc, che sostituisca il sequestro fisico delle tre
copie con una riproduzione autentica del contenuto del sito (e rimandiamo ad
altra sede la discussione su un'altra assurdità della rozza estensione delle
norme sulla stampa all'informazione digitale, che consiste nell'impossibilità
di avere l'identità di contenuto in tutti gli esemplari della pubblicazione,
come prescritto dall'art. 2 della legge 47/48).
6. Il sequestro è totale perché si tratta di pubblicazione oscena
In ogni caso, conclude (correttamente) il magistrato, si applica l'art. 2 del
Regio decreto, che consente la deroga al limite delle tre copie per in caso di
pubblicazioni "che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere
osceni...". E quindi tutte le precedenti considerazioni sono
superflue per il caso in esame, ma sono utili per la discussione sull'assetto
normativo dell'editoria telematica.
Ci sono altri aspetti interessanti della questione, per esempio quelli
relativi alle modalità del sequestro "presso l'internet provider... o in
qualsiasi altro luogo o presso chiunque altro sia necessario"..., o la
mancata contestazione di un'eventuale violazione dell'art. 2 o dell'art. 5 della
legge sulla stampa.
Ce ne occuperemo presto. Per ora c'è una sola importante considerazione da
fare: il primo giudice che si è trovato di fronte alle nuove disposizioni
sull'editoria, ha dimostrato l'infondatezza delle dichiarazioni dei vari
personaggi che nei mesi scorsi hanno ne strombazzato improbabili interpretazioni
pre-elettorali.
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