Una questione di
interpretazione estensiva per un atto dovuto
La rivoluzione telematica di fine millennio
(quello appena passato) ha costretto, in più occasioni, il legislatore ad
operare un aggiornamento del quadro normativo, per adeguarlo alle esigenze della
nuova era (quella appena iniziata). Non si può, tuttavia, affermare che l’occhio
– troppo spesso distratto - del legislatore si sia soffermato su tutti i
settori del diritto, lasciando così l’operatore giuridico a navigare in
solitudine nel mare magnum dell’incertezza e della libera
interpretazione, alla ricerca di un approdo legislativo da applicare ai
"nuovi" casi pratici.
E’ questo il caso della veneranda Legge sulla Stampa (anno 1948), che non ha
subìto nessuna innovazione in tal senso, nonostante l’avvento di internet e
la diffusissima produzione di materiale giornalistico ed editoriale interattivo
sui più vari supporti informatici.
Il casus belli, nasce proprio dall’esame di un esempio concreto: una
richiesta avanzata da un giornalista professionista per la registrazione di un
periodico edito esclusivamente Online, è stata respinta dal Presidente del
Tribunale che ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la normativa della
Legge sulla Stampa.
I nodi vengono, dunque, al pettine, nel caso di
periodici editi non su carta, bensì diffusi esclusivamente
mediante supporti informatici. Com’è noto, ai sensi dell'art. 5 L. 8/02/1948
n. 47 (disposizioni sulla stampa), condizione necessaria per la pubblicazione di
un periodico, è la sua registrazione nell'apposito registro presso la
cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve
effettuarsi, previo ordine del Presidente del Tribunale del luogo. La questione
(di non secondaria importanza, vista la diffusività dei nuovi mezzi di
informazione) è, quindi, se il carattere di pubblicazione on-line osti,
o meno, alla concessione del prefato ordine, ovvero contraddica in qualche
misura la lettera e lo spirito della legge e della Costituzione.
Va detto che la chiarezza su tale tema è
quantomai opportuna, soprattutto in considerazione del fatto che non esiste
alcuna possibilità d’impugnazione di un eventuale rigetto della richiesta di
registrazione. In altre parole, una interpretazione restrittiva della norma
(attualmente consentita) svolta da un singolo Giudice, comporterebbe il diniego
inappellabile dell’ordine di registrazione da parte del Presidente del
Tribunale locale. Il provvedimento, infatti, (benché motivato) non è
impugnabile nemmeno in Cassazione, ed è prevista la sola possibilità di una
ripresentazione dell’istanza corredata di idonea e integrativa documentazione,
che soddisfi le motivazioni del diniego.
Ma qui il problema si pone proprio sull’interpretazione della definizione
stessa di "Stampa o stampato" e sulla applicabilità della relativa
disciplina ai periodici online. Interpretazione che, non trovando parere
favorevole e operata in senso restrittivo, porterebbe sempre e in ogni caso al
rigetto dell'istanza.
Quid iuris, insomma, in merito alla registrazione di periodici editi
esclusivamente on-line?
L'art. 1 della Legge 1948 n. 47 offre quale
definizione di "stampa o stampato" "tutte le riproduzioni
tipografiche, o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico - chimici, in
qualsiasi modo destinate alla pubblicazione". Già da un prima lettura
della norma, si osserva come la definizione testé riportata sia volutamente
onnicomprensiva, e certamente più ampia della definizione letterale –
esegetica, nel significato comune del termine.
In effetti, si può affermare che, in questo caso, il legislatore - per una
volta - abbia precorso i tempi, e sia stato certamente più lungimirante di
grammatici e linguisti, anticipando di molto i vari significati che il termine
avrebbe assunto nel futuro. Per inciso, va anche detto che, con gli anni, il
concetto e il significato del termine "stampa" si è (giocoforza)
evoluto e ampliato rispetto a quello tradizionale, anche (se non soprattutto) a
causa del progredire delle tecniche e delle modalità per la diffusione dei
mezzi di informazione. Così, anche i dizionari più conservatori, hanno inteso
attribuire al significato di stampa, non più l'antico atto dello
"stampare" (da cui deriva il verbum, e cioè la tecnica di
incisione e riproduzione degli scritti mediante pressione meccanica su fogli).
Ma hanno tutti, da tempo, annoverato nel significato della parola anche le più
moderne tecnologie, con le quali "la stampa" (quella, insomma, fatta
dai giornalisti) viene sempre più assimilata ai "mezzi di
informazione", di massa o meno.
Tralasciando il senso letterale comune, posto che vi è una definizione
terminologica data dalla stessa legge, va ora verificato se la pubblicazione di
un periodico on-line sulla rete telematica Internet rientri nella
definizione offerta dall'art. 1 L. 47/48, e vada quindi considerata quale
"stampa o stampato" agli affetti di legge.
La risposta, a parere di chi scrive, è senza
dubbio positiva.
Certamente il legislatore, negli immediati anni del dopoguerra, non poteva in
alcun modo prevedere l’enorme diffusione dei nuovi mezzi di informazione né,
tantomeno, l’avvento del personal computer, e - soprattutto - di Internet..
Tuttavia, la normativa del '48 (mai aggiornata nel corso degli anni, per gli
aspetti che qui rilevano), non ha impedito che venissero "coperti"
dall'ombrello protettivo della legge (e venissero, quindi, registrati) quei
periodici diffusi mediante la radiodiffusione sonora e la video diffusione con
immagini (si pensi ai telegiornali radiofonici e televisivi), la musicassetta e
il nastro magnetico (si pensi ai periodici musicali e interattivi), che hanno
trovato tutti regolare tutela attraverso la richiesta registrazione.
Merito, quindi, certamente del legislatore, che ha agevolato una tale
interpretazione "estensiva" del termine "stampa", attraverso
una sua voluta onnicomprensività. Merito, però, anche degli interpreti, che -
nello spirito della legge - hanno inteso assecondarne la volontà
onnicomprensiva, non esitando ad annoverare nella accezione del verbo anche le
nuove, più moderne ed evolute forme di diffusione della (appunto) stampa.
Tutto ciò è anche coerente e ossequioso non
solo del dettato normativo specifico, ma anche alla stessa Carta Costituzionale.
La Costituzione, infatti, offrendo il più ampio riconoscimento della libertà
di manifestazione del pensiero come espressione di una delle più ampie garanzie
di libertà espressiva, assegna il giusto valore a un mezzo che viene
considerato - a buon diritto - quale uno dei cardini per le garanzie di libertà
e democrazia per i cittadini. E così, il Martines, nel suo noto "Diritto
Costituzionale", (quarta ed., 1986, Giuffrè Ed., pag. 644 e ss.). ebbe
ad affermare già tredici anni fa, che "l'esercizio effettivo della
libertà di stampa è condizionato dalla disponibilità dei mezzi economici
necessari per potere stampare. Per cui la libertà in esame finisce con l'essere
propria soltanto di chi ha questi mezzi (anche se, occorre dire, i costi di un
manifesto, volantino, di un giornale murale o di un ciclostilato, non sono poi
alti ...). Quale chiosa, si può dire che la preoccupazione di questo Autore
sia definitivamente superata, e ciò proprio grazie all'avvento di Internet.
Venendo più propriamente al caso de quo,
va anche segnalato come l’Ordine dei Giornalisti, in primis, abbia
riconosciuto al mezzo telematico la sua riferibilità alla normativa sulla
stampa. Afferma, infatti, detto Organo che per poter pubblicare online
"l'unico obbligo che esiste è quello di registrare il periodico telematico
presso la Cancelleria del Tribunale".
La giurisprudenza, dal canto suo, si è espressa in varie occasioni sulla
portata del mezzo telematico con riferimento al diritto positivo. Emblematiche,
al riguardo sono le pronunce dei Tribunali di Napoli, Teramo e Cuneo, in base
alle quali questa nuova forma di comunicazione (Internet) va assolutamente
equiparata alla stampa. (così: Trib. Napoli, 8 agosto 1997, Giust. civ. 1998,I,
259 nota (ALBERTINI) Resp. civ. e prev. 1998, 173 nota (SANZO); Trib. Teramo, 11
dicembre 1997 Dir. informatica 1998, 370 nota (COSTANZO); Trib. Cuneo, 23 giugno
1997 Giur. piemontese 1997, 493 nota (GALLI).
Ma la giurisprudenza va oltre, arrivando ad utilizzare essa stessa la rete
telematica quale "mezzo di pubblicazione" In particolare, si riferisce
a titolo di esempio, una pronuncia in tema di illecito civilistico - inibitoria
dall'uso di marchio registrato ai sensi dell'art. 63 l. marchi, proprio ai fini
della pubblicazione, ai sensi dell'art. 65 della predetta legge per cui: "E'
ammissibile, ai sensi dell'art. 65 l. marchi, la pubblicazione dell'ordinanza
concessa ex art. 63 l. marchi, con la quale s'inibisce l'uso di un marchio, e la
pubblicazione puo' essere ordinata anche su sito Internet."
(Trib. Genova, 23 gennaio 1997 Giur. it. 1997,I, 2, 501).
Anche in tema di controllo di quanto pubblicato le Corti di merito ritiengono
vadano applicate le "normali" forme di tutela già a disposizione. Al
riguardo, si citano, tra le tante, le sent. dei Tribunali di Cuneo e Teramo che
offrono tutela civile e penale a quanto appare pubblicato sulla rete Iternet. (Vd.
per tutte: Trib. Cuneo, 23 giugno 1997 Giur. piemontese 1997, 493 nota (GALLI);
Trib. Teramo, 11 dicembre 1997 Dir. informatica 1998, 370 nota (COSTANZO) Trib.
Teramo, 11 dicembre 1997 Foro it. 1998,I, 594
Da ultimo, va segnalata la già avvenuta
registrazione ordinata da numerosi Tribunali della Repubblica di vari periodici
on line tra cui proprio alcune note riviste a tematica giuridica, tra le quali
si citano "StudioCelentano.it" (registrata presso il Tribunale di
Foggia n. 2/99); "Diritto & Diritti" rivista giuridica online,
registrata Tribunale di Ragusa n. 3/98 e (last but not least)
"InterLex", reg. Trib. Roma n. 585/97. Proprio con riguardo a
quest'ultima rivista (edita solo online), vi è una esplicativa ordinanza
del Tribunale di Roma, nella quale viene altresì eloquentemente fatto
riferimento alla nota del ministero delle PP.TT. che avalla l'interpretazione
sostenuta in questa sede e consente la registrazione del periodico ai sensi
della legge sulla stampa.
Orbene, sulla base delle argomentazioni sopra
esposte, lo stesso Presidente del Tribunale che aveva precedentemente rigettato
l’istanza di registrazione, ha ritenuto di tornare sui propri passi,
accogliendo la medesima richiesta, meglio illustrata nelle motivazioni in
diritto.
In conclusione, non può che offrirsi al plauso la "inversione di
tendenza" operata dal Magistrato in relazione al "caso concreto",
spunto per la presente riflessione, che ben offre un’immagine di una
magistratura "dinamica" e dotata del coraggio di accogliere quanto
prima rigettato, ad un più sereno giudizio e migliore valutazione. Al contempo,
non può che auspicarsi un più specifico intervento del legislatore su un tema
che, proprio perché così importante – non pare opportuno venga lasciato ad
interpretazione così libera come attualmente è possibile operare.-
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