Un trionfo della vecchia burocrazia cartacea, con tanti saluti ai progetti di
"reingegnerizzazione" delle procedure, di e-government e innovazioni
varie : questa è la sensazione generale che si ricava dalle prime analisi del regolamento
sul registro degli operatori di comunicazione, finalmente varato dall'AGCOM.
Poteva essere l'occasione per instaurare efficaci procedure telematiche,
sfruttare la firma digitale ormai operativa, dare un segnale di svecchiamento
proprio nel settore che dovrebbe essere il più aperto all'innovazione. Nulla di
tutto questo: è stato creato un archivio informatico che accoglie le più
obsolete procedure cartacee.
Degli effetti del ROC sull'informazione telematica abbiamo parlato e parliamo
in altre pagine; qui basta ricordare che la nuova struttura non risolve - e non
può risolvere - i problemi sollevati dalla legge 62/01, che estende al mondo
digitale le vecchie norme sulla stampa (vedi Nel ROC solo
gli editori che prevedono "ricavi" e La
legge 62/01 e il registro degli operatori).
Né si può dire che il regolamento chiarisca i dubbi suscitati dalla legge
62, anzi: questa, al primo comma dell'art. 1,
mette sullo stesso piano la carta, l'etere e il bit, e anche negli articoli
successivi non fa alcuna distinzione tra i diversi settori. Il regolamento
dovrebbe rispecchiare questa impostazione. Invece, nell'elencare i soggetti
obbligati all'iscrizione, distingue tra "imprese editrici di giornali
quotidiani, periodici o riviste" (art. 2,
comma 2, lett. d) e "i soggetti esercenti l’editoria elettronica e
digitale" (lettera f). Rispecchia cioè la vecchia impostazione della legge
249/97, dove l'editoria elettronica e digitale era stata aggiunta all'ultimo
momento, e corregge solo l'evidente errore dell'inserimento di questa attività
tra le "imprese fornitrici di servizi telematici e di
telecomunicazioni". Il regolamento preferisce quindi l'impostazione della
legge più vecchia, ignorando la più recente
Quindi l'art. 2, in cui sono specificate le indicazioni contenute nel
precedente (ma allora poteva bastare un solo articolo!) ripete la separazione
tra editoria tradizionale e digitale. Con quali effetti? Nessuno, almeno a prima
vista, perché l'art. 16 "Dichiarazioni dei soggetti
esercenti l’editoria elettronica e digitale" dice che "Ai soggetti
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) si applicano le disposizioni di cui
al precedente articolo 14", che indica appunto gli adempimenti delle
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste.
Ma c'è un altro aspetto che deve essere considerato con attenzione. La legge
249/97 prescrive l'iscrizione per le "imprese le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e
digitale", mentre il regolamento si riferisce a "soggetti",
allargando quindi la previsione legislativa, perché le imprese sono una
particolare categoria di soggetti. In parole povere, il regolamento
estende l'obbligo di iscrizione anche alle persone fisiche, il che sembra
escluso dal testo della legge istitutiva del Registro. Si potrebbe quindi
profilare un'illegittimità di questa disposizione, con conseguenze di non
piccolo rilievo anche per l'applicazione della legge 62.
Un altro punto che richiede attenzione riguarda l'obbligo di iscrizione per
gli "editori digitali". Esso è imposto agli editori che prevedono
il conseguimento di ricavi da attività editoriale (art. 2, comma 1 lett.
d). La stessa condizione non è espressamente prevista per i soggetti
esercenti l'editoria elettronica e digitale (lett. f), ma il rimando alla
lettera d) per la ripartizione delle attività, e la logica di tutto il
provvedimento, fanno ritenere che la condizione dei ricavi valga anche per
l'editoria digitale.
Se così non fosse, l'obbligo di iscrizione ricadrebbe su chiunque faccia
informazione sull'internet, anche a scopo puramente amatoriale, come sembra
imporre il combinato disposto degli articoli 1 e 16 della legge 62/01 (per i
motivi che abbiamo già illustrato una settimana fa, sarebbe più corretto
parlare di "scombinato disposto"... vedi ancora Nel
ROC solo gli editori che prevedono "ricavi").
La confusione è accresciuta da un altra sequenza di norme. Interpretando il
solito art. 16 della legge 62, l'art. 9
del regolamento, comma 5, stabilisce che "l'iscrizione al registro è
condizione per l'inizio delle pubblicazioni" per i gli editori, le agenzie
di stampa a carattere nazionale e i soggetti che esercitano l'editoria digitale.
Più avanti, l'art. 25 prescrive la cancellazione dal registro per gli editori
che non conseguono i previsti ricavi.
Ora la situazione è questa: se si segue la prima interpretazione (condivisa
anche da Abruzzo, vedi la sua analisi del regolamento) dell'estensione della
condizione dei ricavi come requisito per l'iscrizione anche all'editoria
digitale, si arriva all'assurdo che una testata deve essere registrata per
iniziare le pubblicazioni, ma viene cancellata se non consegue ricavi...
Se invece si interpreta la separazione tracciata dagli articoli 1 e 2 del
regolamento tra editoria tradizionale ed editoria digitale in funzione della
mancanza, per quest'ultima, del requisito della previsione dei ricavi, si
verifica una differenza di trattamento tra le due fattispecie, che va contro
l'articolo 1 della legge 62, che riunisce "analogico e digitale"
nell'unica definizione di "prodotto editoriale".
Così, allo "scombinato disposto" degli articoli 1 e 16 della legge,
si aggiungerebbe un altro "scombinato disposto", quello tra le
categorie di editori definite dal regolamento, e un altro ancora tra lo stesso
regolamento e la legge.
Insomma, la massima confusione possibile, alla quale si aggiunge un'orgia di
dichiarazioni e modelli da far tremare il più incallito dei burosauri. E
pensare che tanti ragazzi esperti nella creazione di siti internet saprebbero
costruire nei linguaggi del web modelli telematici molto più semplici, in grado
di alimentare e aggiornare automaticamente gli archivi, segnalando le omissioni
e verificando le incongruenze.
Ma sarebbe chiedere troppo all'organismo che ha classificato come fornitori di
servizi di telecomunicazioni i cartolai, i tabaccai e i benzinai che offrono il
servizio del fax (vedi Serve l'autorizzazione
generale anche per il fax?).
I quali cartolai, benzinai e tabaccai ora devono iscriversi nel ROC, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, lett. g) del nuovo
regolamento.
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