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Internet e stampa

ROC: lo "scombinato disposto" delle leggi e del regolamento

19.07.01

Un trionfo della vecchia burocrazia cartacea, con tanti saluti ai progetti di "reingegnerizzazione" delle procedure, di e-government e innovazioni varie : questa è la sensazione generale che si ricava dalle prime analisi del regolamento sul registro degli operatori di comunicazione, finalmente varato dall'AGCOM. Poteva essere l'occasione per instaurare efficaci procedure telematiche, sfruttare la firma digitale ormai operativa, dare un segnale di svecchiamento proprio nel settore che dovrebbe essere il più aperto all'innovazione. Nulla di tutto questo: è stato creato un archivio informatico che accoglie le più obsolete procedure cartacee.

Degli effetti del ROC sull'informazione telematica abbiamo parlato e parliamo in altre pagine; qui basta ricordare che la nuova struttura non risolve - e non può risolvere - i problemi sollevati dalla legge 62/01, che estende al mondo digitale le vecchie norme sulla stampa (vedi Nel ROC solo gli editori che prevedono "ricavi" e La legge 62/01 e il registro degli operatori).

Né si può dire che il regolamento chiarisca i dubbi suscitati dalla legge 62, anzi: questa, al primo comma dell'art. 1, mette sullo stesso piano la carta, l'etere e il bit, e anche negli articoli successivi non fa alcuna distinzione tra i diversi settori. Il regolamento dovrebbe rispecchiare questa impostazione. Invece, nell'elencare i soggetti obbligati all'iscrizione, distingue tra "imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste" (art. 2, comma 2, lett. d) e "i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale" (lettera f). Rispecchia cioè la vecchia impostazione della legge 249/97, dove l'editoria elettronica e digitale era stata aggiunta all'ultimo momento, e corregge solo l'evidente errore dell'inserimento di questa attività tra le "imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni". Il regolamento preferisce quindi l'impostazione della legge più vecchia, ignorando la più recente

Quindi l'art. 2, in cui sono specificate le indicazioni contenute nel precedente (ma allora poteva bastare un solo articolo!) ripete la separazione tra editoria tradizionale e digitale. Con quali effetti? Nessuno, almeno a prima vista, perché l'art. 16 "Dichiarazioni dei soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale" dice che "Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14", che indica appunto gli adempimenti delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste.

Ma c'è un altro aspetto che deve essere considerato con attenzione. La legge 249/97 prescrive l'iscrizione per le "imprese le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale", mentre il regolamento si riferisce a "soggetti", allargando quindi la previsione legislativa, perché le imprese sono una particolare categoria di soggetti. In parole povere, il regolamento estende l'obbligo di iscrizione anche alle persone fisiche, il che sembra escluso dal testo della legge istitutiva del Registro. Si potrebbe quindi profilare un'illegittimità di questa disposizione, con conseguenze di non piccolo rilievo anche per l'applicazione della legge 62.

Un altro punto che richiede attenzione riguarda l'obbligo di iscrizione per gli "editori digitali". Esso è imposto agli editori che prevedono il conseguimento di ricavi da attività editoriale (art. 2, comma 1 lett. d). La stessa condizione non è espressamente prevista per i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale (lett. f), ma il rimando alla lettera d) per la ripartizione delle attività, e la logica di tutto il provvedimento, fanno ritenere che la condizione dei ricavi valga anche per l'editoria digitale.
Se così non fosse, l'obbligo di iscrizione ricadrebbe su chiunque faccia informazione sull'internet, anche a scopo puramente amatoriale, come sembra imporre il combinato disposto degli articoli 1 e 16 della legge 62/01 (per i motivi che abbiamo già illustrato una settimana fa, sarebbe più corretto parlare di "scombinato disposto"... vedi ancora Nel ROC solo gli editori che prevedono "ricavi").

La confusione è accresciuta da un altra sequenza di norme. Interpretando il solito art. 16 della legge 62, l'art. 9 del regolamento, comma 5, stabilisce che "l'iscrizione al registro è condizione per l'inizio delle pubblicazioni" per i gli editori, le agenzie di stampa a carattere nazionale e i soggetti che esercitano l'editoria digitale. Più avanti, l'art. 25 prescrive la cancellazione dal registro per gli editori che non conseguono i previsti ricavi.
Ora la situazione è questa: se si segue la prima interpretazione (condivisa anche da Abruzzo, vedi la sua analisi del regolamento) dell'estensione della condizione dei ricavi come requisito per l'iscrizione anche all'editoria digitale, si arriva all'assurdo che una testata deve essere registrata per iniziare le pubblicazioni, ma viene cancellata se non consegue ricavi...

Se invece si interpreta la separazione tracciata dagli articoli 1 e 2 del regolamento tra editoria tradizionale ed editoria digitale in funzione della mancanza, per quest'ultima, del requisito della previsione dei ricavi, si verifica una differenza di trattamento tra le due fattispecie, che va contro l'articolo 1 della legge 62, che riunisce "analogico e digitale" nell'unica definizione di "prodotto editoriale".
Così, allo "scombinato disposto" degli articoli 1 e 16 della legge, si aggiungerebbe un altro "scombinato disposto", quello tra le categorie di editori definite dal regolamento, e un altro ancora tra lo stesso regolamento e la legge.

Insomma, la massima confusione possibile, alla quale si aggiunge un'orgia di dichiarazioni e modelli da far tremare il più incallito dei burosauri. E pensare che tanti ragazzi esperti nella creazione di siti internet saprebbero costruire nei linguaggi del web modelli telematici molto più semplici, in grado di alimentare e aggiornare automaticamente gli archivi, segnalando le omissioni e verificando le incongruenze.
Ma sarebbe chiedere troppo all'organismo che ha classificato come fornitori di servizi di telecomunicazioni i cartolai, i tabaccai e i benzinai che offrono il servizio del fax (vedi Serve l'autorizzazione generale anche per il fax?).

I quali cartolai, benzinai e tabaccai ora devono iscriversi nel ROC, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g) del nuovo regolamento.

 

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