La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1 . Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407,
recante proroga dei termini in materia di impianti di
radiodiffusione, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2 . Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed
i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
PAGANI, Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
ALLEGATO
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19
OTTOBRE 1992, N. 407.
All'articolo 1:
al
comma 1, le parole da "nei confronti" fino
alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
"Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, ai fini del rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale, esaminati i ricorsi in opposizione
presentati avverso il decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992,
di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, emana, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto, apposito provvedimento con cui ridetermina
gli allegati al decreto ministeriale predetto,
rendendo unica la graduatoria per ogni bacino di
utenza ed annullando la distinzione tra emittenti
locali con copertura inferiore o superiore al 70 per
cento del territorio del bacino stesso.";
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il termine
di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre
1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla
legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire
nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione
sonora. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati
dall'articolo 32 della citata legge n. 223 del 1990,
a proseguire nell'esercizio degli impianti per la
radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per
un periodo di due anni, purchè in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 16, commi 5, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, e dall'articolo 17,
commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990 alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Conseguentemente lo schema di
piano di assegnazione delle radiofrequenze per la
radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed
inviato dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio
1994. Le regioni e le province autonome esprimono
parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello
schema di piano. Coloro che ottengono le concessioni
ai sensi del presente comma possono operare con gli
impianti di radiodiffusione sonora e con i
collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data
del rilascio delle concessioni stesse, purchè
censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della
citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente
modificati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2,
della medesima legge, dallo stesso esercente o da
altro soggetto dal quale l'esercente li abbia
acquisiti.;"
dopo
il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Al
termine del periodo di due anni di cui al comma 3
del presente articolo, il rilascio delle concessioni
per la radiodiffusione sonora può avvenire
esclusivamente a favore di coloro che hanno
presentato la domanda di cui all'articolo 32, comma
1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che hanno
ottenuto la concessione ai sensi del medesimo comma
3. Il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusioni sonora deve avvenire sulla base dei
criteri oggettivi di cui all'articolo 16, comma 17,
della citata legge n. 223 del 1990, sussistenti alla
data del bando di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255, da emanare almeno centottanta giorni
prima della scadenza del suddetto periodo di due
anni.
3-ter. Le norme di cui all'articolo 34, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano
alle concessioni previste per le imprese di
radiodiffusione sonora di cui al comma 3 del
presente articolo. Durante il periodo di due anni di
cui al comma 3 del presente articolo sono consentiti
esclusivamente i trasferimenti di proprietà di
intere aziende radiofoniche da un concessionario ad
un altro concessionario, nonché i trasferimenti di
proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della
citata legge n. 223 del 1990. Sono altresì
consentite, secondo le procedure di cui all'articolo
32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le
modifiche operative, tecniche e strutturali rese
necessarie da motivate situazioni quali sfratto,
trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del
quadro radioelettrico generale, ordinanze della
pubblica amministrazione e ottemperanza agli
obblighi di legge.
3-quater. I soggetti di cui all'articolo 32, comma
1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che hanno
inoltrato al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, nel termine previsto da tale
disposizione, domanda di concessione per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale,
allegando la comunicazione di cui all'articolo 32,
comma 3, della medesima legge, qualora intendano
rinunciare alla domanda di concessione per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sono
ammessi a presentare domanda di concessione per la
radiodiffusione sonora in ambito locale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3-quinquies. Gli obblighi di cauzione cui sono
tenuti, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, i soggetti di cui al
medesimo articolo 16, comma 8, lettere a) e b),
possono essere assolti fino al momento del rilascio
delle concessioni di cui al comma 3 del presente
articolo.
3-sexies. In deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 1, lettere a), c) e f), della
legge 6 agosto 1990, n. 223, per il periodo di due
anni di cui al comma 3 del presente articolo, i
titolari delle concessioni per la radiodiffusione
sonora a carattere commerciale e delle
autorizzazioni per la trasmissione di programmi in
contemporanea di cui all'articolo 21 della citata
legge n. 223 del 1990, sono tenuti al pagamento di
un canone annuo nelle misure seguenti:
a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in
ambito lo- cale: lire cinque milioni con riferimento
alla prima provincia comunque servita e lire un
milione per ogni altra provincia comunque servita,
fino ad un massimo di lire quindici milioni;
b) per le concessioni per radiodiffusione sonora in
ambito nazionale: lire due milioni per ogni
provincia comunque servita, fino ad un massimo di
lire cento milioni;
c) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21
della citata legge n. 223 del 1990, concernenti la
trasmissione di programmi radiofonici: lire
cinquecentomila per ogni provincia servita.
3-septies. Nel corso del periodo di due anni di cui
al comma 3 del presente articolo, nei casi di
recidiva di cui all'articolo 31, comma 5, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, in deroga alla
disposizione di cui al medesimo comma 5, propone
direttamente la revoca della concessione.
3-octies. I privati autorizzati alla prosecuzione
dell'esercizio degli impianti ai sensi dell'articolo
32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che
impieghino non più di quattro trasmettitori,
ciascuno di potenza non superiore a 400 Watt, per il
periodo di due anni di cui al comma 3 del presente
articolo, sono esentati dal pagamento dei canoni di
cui al comma 3-sexies del presente articolo, nonché
dagli obblighi di cauzione di cui all'articolo 16,
comma 8, della citata legge n. 223 del 1990."
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