Un'altra sentenza conferma che sono illegittime le limitazioni imposte da Sky
Italia all'accesso a canali satellitari che non siano tra i
"preferiti" dallo stesso operatore. Si tratta della sentenza
n. 398 del 30 giugno 2006, pronunciata dal giudice di pace di Imperia, che
segue la n. 2318 del 28 gennaio,
del giudice di pace di Bologna (sembra che ci siano altre sentenze in materia e
saremo grati a coloro che vorranno inviarcele o almeno segnalarcele). Le cause di Bologna e di Imperia sono state intentate
da due abbonati alla televisione satellitare che, con l'adozione da parte di Sky
della sola codifica NDS avvenuta due anni fa e con l'imposizione di un
ricevitore "chiuso"', hanno subito l'oscuramento di una serie di
canali che prima ricevevano senza problemi. Vale la pena di richiamare in poche
righe la sostanza del problema. Le trasmissioni televisive digitali
(satellitari e terrestri) possono essere "in chiaro" (free)
oppure "ad accesso condizionato", cioè a pagamento. L'abbonato a
queste trasmissioni riceve una smart card che abilita l'apparecchio a
decodificare i segnali. Siccome i sistemi di codifica sono molti, ai ricevitori
dedicati a singoli sistemi (distribuiti, di solito, dagli stessi fornitori dei
contenuti) si preferiscono quelli "multicrypt" o "common interface"
.
L'adattamento di questi ultimi ai diversi sistemi di codifica avviene inserendo in un apposito
vano un apparecchietto (CAM, Conditional Access Module, simile a una
scheda PC-card) specifico per
ciascun sistema. Nel CAM si infila la smart card dell'accesso a pagamento. In questo modo con un solo
apparecchio l'utente può vedere i contenuti di diversi fornitori. In
Italia il decoder "unico" fu imposto dall'art,
2, c. 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78 , quando la televisione via
satellite stentava a decollare, con due operatori (Stream e Tele+) che usavano
sistemi di codifica differenti. Fu persino vietata la vendita di apparecchi non
rispondenti alle specifiche stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni con la delibera
216/00/CONS del 7 aprile 2000. La ragione era, ed è chiara: evitare che gli
utenti siano costretti ad acquistare diversi apparecchi per ricevere tutti i
programmi disponibili.
Nel 2003 le due società furono fuse in Sky, l'emittente del magnate
australiano Murdoch. All'inizio dell'estate del 2004 Sky comunicò la cessazione
delle trasmissioni con gli standard precedenti, e dal gennaio del 2005 furono
"spente" le trasmissioni con sistemi di codifica diversi da NDS,
sviluppato da una società controllata dallo stesso operatore australiano. Il
punto è che la licenza per costruire ricevitori con la codifica NDS viene
negata, in aperta violazione della normativa antitrust comunitaria, a industrie
che producono i CAM per gli apparecchi "common interface", in grado di
ricevere qualsiasi programma ad accesso condizionato.
Quindi chi vuole vedere tutte emittenti ricevibili in Italia deve dotarsi
di due decoder, uno per Sky e uno per tutto il resto. La situazione è
chiaramente descritta nei due ricorsi dell'Istituto Ravà all'antitrust italiano
ed europeo.
Ma queste e altre azioni si sono scontrate con un muro di gomma mai visto (si
vedano nell'indice di questa sezione i molti articoli
sull'argomento). I sospetti di complicità occulta tra Murdoch e il governo
Berlusconi sono stati confermati dall'abrogazione della norma sul decoder unico
operata alla chetichella con l'art.
54 del DLgv 31 luglio
2005, n. 177 (testo unico della radiotelevisione - vedi Decoder unico: lo strumento per la
"convergenza" dei media). Resta da verificare se l'abrogazione non
vada oltre la delega contenuta nell'art. 16 della "legge Gasparri"
(112/04), perché in questo caso sarebbe incostituzionale. Ma torniamo ai
giudici di pace di Bologna e Imperia. Le loro decisioni operano a un livello
inferiore a quello che abbiamo sommariamente descritto: impongono semplicemente
a Sky di mantenere un impegno contrattuale. Le cifre in gioco sono ridicole, ma
il problema è "come" l'operatore satellitare possa ripristinare la
situazione precedente lo "switch-off" delle trasmissioni con codifiche
diverse dalla NDS, stante l'assenza sul mercato italiano di apparecchiature
compatibili con i diversi sistemi (ma i CAM NDS esistono per il mercato
francese, a dimostrazione del fatto che il problema non è tecnico). Le
decisioni dei giudici, di qualsiasi grado, vanno rispettate. Sky Italia può
ricorrere contro le sentenze, ma è più probabile che continui con la politica
del muro di gomma (non si è nemmeno degnata di comparire davanti ai giudici per
difendersi).
Intendiamoci
bene: il giudice di pace non è la Cassazione, l'oggetto delle cause è di modesto
valore. Ma in alcuni casi, quando una sentenza ben motivata richiama principi
rilevanti, va letta con attenzione. E in queste due sentenze sono richiamati
principi che non possono essere ignorati nelle discussioni che riguardano
l'evoluzione del sistema dei
media nel nostro Paese.
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