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Internet e stampa

"Stampa clandestina": una sentenza inaccettabile

09.09.08
Le motivazioni della sentenza che ha condannato lo storico e blogger Carlo Ruta per stampa clandestina suscitano allarme: tutti i blog rischiano la chiusura? Ma il giudice ha commesso un errore nell'interpretare vecchie norme aggiornate male.
Un nuovo allarme nell'internet italiana. "Da oggi qualsiasi blog potrà essere chiuso". "La rete italiana è quasi tutta clandestina". Sono solo due tra i tanti commenti che circolano dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza del giudice di Modica, che ha considerato "stampa clandestina", ai sensi della legge sulla stampa del 1948, il blog dello storico siciliano Carlo Ruta.
Avevo scritto, alla notizia della condanna, che era prematuro commentare la sentenza prima di conoscere le motivazioni. Pensavo a una diversa, e comunque non condivisibile, ipotesi di reato. Ma realtà supera l'immaginazione e la decisione del giudice appare inaccettabile. E impone alcune riflessioni.

La gravità della decisione non è nei centocinquanta euro di multa, ma nel sequestro del sito, nella qualificazione di "stampa clandestina" per una pubblicazione in cui erano ben evidenti il nome dell'autore-editore e persino la sua fotografia.
Quanto siti internet personali, quanti blog sono nelle stesse condizioni in Italia? La cifra di un milione può essere un ordine di grandezza. Allora dobbiamo temere un milione di processi, un milione di sequestri, un milione di multe da 150 euro?
Evidentemente c'è qualcosa che non va. Cerchiamo di capire che cosa, partendo dalle norme.

La legge 8 febbraio 1948, n. 47 "Disposizioni sulla stampa" stabilisce all'art. 2 che Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

L'art. 3 aggiunge: Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

L'art. 5 detta il regime della stampa periodica: Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione; [...] 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; [...].

L'art. 16 prevede l'ipotesi di "stampa clandestina: Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

Fin qui la legge del 1948, che disciplinava espressamente solo la carta stampata. Nel 2001, con la legge n. 62 il legislatore si accorge finalmente dell'esistenza dei media digitali e dell'internet. Invece di scrivere una nuova legge, adeguata ai tempi, estende il regime della stampa all'editoria digitale, combinando un pasticcio di norme che ho descritto in altre occasioni (vedi, fra l'altro, Editoria, un confuso groviglio normativo e ROC: lo "scombinato disposto" delle leggi e del regolamento).

Il terzo comma dell'art. 1 della legge del 2001 dice: Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

Applicando questo "combinato disposto", il giudice di Modica ha condannato Carlo Ruta,imputato di stampa clandestina, ritenendo provato il fatto che il sito Accadeinsicilia.net è un "giornale diretto a svolgere attività di informazione" poiché nella testata contiene la parola "giornale" e per la "sistematicità con cui veniva aggiornato".
In più il giudice si dilunga in considerazioni che appaiono del tutto superflue, oltre che inconsistenti, sull'art. 7 del DLgv 70/2003 (in materia di servizi della società dell'informazione"), e che non cambiano la sostanza del ragionamento.

Eppure sarebbe stato facile assolvere Carlo Ruta, partendo dalla prova acquisita che l'aggiornamento del sito non era "periodico" (parola che significa, secondo il Devoto-Oli "Di quanto si ripete o risulta distribuito a intervalli regolari nel tempo o nello spazio" ovvero "Qualsiasi pubblicazione che esce a intervalli regolari". E la "sistematicità" constatata dal giudice non significa "periodicità" ("sistematico", sempre secondo il Devoto-Oli è "Conforme o corrispondente a un sistema"). Quindi, in mancanza della periodicità, non poteva ravvisarsi il reato di "stampa clandestina", previsto e punito dal primo comma dell'art. 16 della legge 47/48.

In sostanza il giudice ha attributo alla parola "periodico" un significato che non le è proprio, contravvenendo all'art. 12 c.c. "Disposizioni sulla legge in generale", che dice: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

Poteva restare l'ipotesi della violazione del secondo comma dell'art. 16 (stampato non periodico, dal quale non risulti né il nome dell'editore né quello dello stampatore, o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero), che avevo avanzato nel primo articolo sulla questione (Blog e stampa clandestina: aspettiamo la sentenza). Ma il giudice non l'ha nemmeno presa in considerazione.

Ora si pone un problema cruciale: Carlo Ruta, da quanto risulta da una semplice ricerca sul sito dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, non è un giornalista. Quindi, anche se l'avesse voluto, non avrebbe potuto registrare la sua "testata". Di conseguenza, secondo la sentenza del giudice di Modica, non potrebbe dare informazioni o esprimere le sue opinioni con "sistematicità". Con tanti saluti all'articolo 21 della Costituzione.

Da tutto questo derivano due considerazioni. La prima è che il pasticcio normativo dell'informazione on line deve essere risolto e che deve essere assicurato a tutti il diritto di manifestazione del pensiero, senza il rischio di incorrere in reati fuori del tempo. La seconda è l'auspicio che qualche giudice illuminato investa della questione la Corte costituzionale. Che, nel tempo della società dell'informazione, potrebbe rivedere le sentenze n. 11 e 98 del 1968 e n. 2 del 1971 che confermavano la legittimità delle norme del 1963 sulla registrazione dei periodici e l'Ordine dei giornalisti.

Altrimenti i giudici potrebbero trovarsi nella difficoltà di perseguire gli autori di siti prudentemente spostati all'estero, dove non esistono né leggi liberticide come le nostre né corporazioni pronte a difenderle.

Vedi anche Il commento di Franco Abruzzo

 

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