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Internet e stampa

Editoria, un confuso groviglio normativo

27.11.01

Riprendiamo il discorso di pochi giorni fa (Ancora domande sull'informazione on line) per fissare l'attenzione sui possibili sviluppi legislativi per l'informazione on line, in relazione ai problemi sollevati dalla legge 7 marzo 2001, n. 62 "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416".
I fatti da valutare in prima battuta sono due: le dichiarazioni del sottosegretario all'editoria, Bonaiuti, rese il 20 scorso alla Commissione VII della Camera dei deputati, e la previsione di modifiche della stessa legge 62 inserite nel disegno di legge comunitaria 2001, approdato al Senato per l'approvazione definitiva.
Come si può apprendere dal resoconto stenografico, Bonaiuti ha lodato la legge 62, perché fornisce una nuova definizione del "prodotto editoriale", includendo anche i nuovi mezzi digitali e ridisegna il meccanismo delle "agevolazioni" fissato dalla legge 416/81 e più volte rimaneggiato nel corso degli anni (ma le prime sovvenzioni alla stampa nell'Italia repubblicana risalgono al 1949).

Nessuno può dubitare che una nuova definizione del "prodotto editoriale", nell'ottica della "convergenza multimediale" sia necessaria, ma si deve vedere in quali termini e il quale contesto. Se le disposizioni dell'articolo 1 della legge 62 devono avere valore generale, allora sono pericolosamente vaghe e parziali perché ai sensi del secondo comma "Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche...". Così un CD contenente poesie scritte è prodotto editoriale, ma non lo è se le stesse poesie sono lette da attori, magari con un sottofondo musicale. Ed è solo un esempio.

Se invece si dà un'interpretazione restrittiva dell'inciso "ai fini della presente legge", ci troviamo senza una definizione giuridica aggiornata della nozione di "prodotto editoriale" che possa costituire un punto di riferimento per tutta la legislazione del settore.
Ma i veri problemi nascono dal terzo comma, dove la legge afferma che ai prodotti editoriali (come definiti dai primi due commi) si applicano le disposizioni della legge sulla stampa del 1948 e precisamente:
a) l'obbligo di inserire le indicazioni previste dall'art. 2 per tutte le pubblicazioni;
b) inoltre, per "il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto", l'obbligo dell'iscrizione nei registri della stampa dei tribunali, ai sensi dell'art. 5.

A parte la difficoltà di capire che differenza ci sia tra il titolo che contraddistingue qualsiasi iniziativa editoriale da "una testata, costituente elemento identificativo del prodotto" e a parte la tautologica previsione della "periodicità regolare", resta il fatto che la norma, così com'è scritta, impone la registrazione di qualsiasi periodico on line, anche se fatto con spirito amatoriale e senza fini di lucro. Ma, siccome per la registrazione è necessaria la presenza di un direttore responsabile (che deve essere iscritto all'Ordine dei giornalisti), una buona parte dei periodici on line si viene a trovare fuorilegge se non può permettersi di pagare un giornalista che svolga il ruolo (non privo di rischi) del direttore responsabile.

C'è da ricordare che l'inserimento di queste disposizioni nella legge 62 è stato preceduto da una serie di proposte, da parte di vari esponenti della stampa, di sottoporre in qualche modo al controllo dell'Ordine dei giornalisti i contenuti dell'informazione on line (vedi Richiamare "all'Ordine" la libera informazione?) e che uno dei più accaniti sostenitori di questa tendenza è il presidente dell'Ordine della Lombardia, Franco Abruzzo, che ha dato della legge l'interpretazione più estensiva possibile (vedi, di Abruzzo, Vanno registrate le testate on line).
C'è da ricordare anche che l'attuale ministro delle comunicazioni, Gasparri, ha riconosciuto l'opportunità di rivedere la legge, mentre vanno avanti da anni le discussioni sulla necessità di rivedere la funzione dell'Ordine di giornalisti (se non di abolirlo) e sui meccanismi di accesso alla professione.

Nelle polemiche che  hanno seguito l'entrata in vigore della legge, alcuni esponenti politici hanno dichiarato che le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 si applicano solo alle testate che intendono accedere ai contributi previsti dalla legge stessa; l'interpretazione cozza inesorabilmente con il testo della norma. come abbiamo dimostrato a suo tempo (vedi Le parole della legge e l'intenzione del legislatore). Ora il legislatore stesso ha escogitato un vergognoso sotterfugio: "deve essere reso esplicito che l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta", come si legge all'art. 30, comma 1, lett. a) del disegno di legge S816.

E a questo punto il caos normativo può solo aumentare, perché con una norma limitativa dell'obbligo di iscrizione  si verificherebbe una disparità di trattamento tra le testate tradizionali (cartacee e radiotelevisive), che sono tutte obbligate all'iscrizione, e quelle telematiche, per le quali l'iscrizione sarebbe necessaria solo per l'accesso alle agevolazioni.
Si dovrebbe quindi coordinare questa "interpretazione" con le disposizioni della legge 47/48, tenendo presente anche il guazzabuglio normativo determinato dall'articolo 16 della legge 62, secondo il quale l'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità per le garanzie sarebbe sostitutiva di quella ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48.

Infatti le due norme non sono compatibili: la legge 47/48 prevede l'iscrizione delle testate, con la presenza del direttore responsabile e una valutazione della regolarità dei documenti presentati da parte del giudice delegato, mentre la legge 249/97 (che istituisce l'AGCOM e il registro) prevede l'iscrizione delle imprese editoriali e nulla dice sui requisiti per l'iscrizione (compreso il direttore responsabile) e la loro valutazione, sicché l'AGCOM non può sostituirsi al magistrato e la testata iscritta al ROC non può essere iscritta al registro della stampa sulla base degli stessi requisiti.
Inoltre il regolamento del ROC estende l'obbligo dell'iscrizione a tutti i soggetti (e quindi anche alle persone fisiche) che fanno editoria on line, mentre la legge parla di imprese; come se non bastasse lo stesso regolamento limita l'iscrizione ai soggetti che prevedono ricavi dall'attività editoriale, al di fuori di qualsiasi previsione legislativa. Insomma, ci sono forti dubbi di legittimità di questa parte del regolamento.

La conseguenza finale, in mancanza di una revisione di tutta la materia, sarà che un buon numero di siti internet potrebbe  trovarsi fuorilegge; in teoria lo è già da 5 aprile, quando è entrata in vigore la 62/01, sia sulla base dell'articolo 16 della 62,  "L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni", sia per l'inosservanza dell'art. 5 della legge 47/48.

Per completare il quadro si deve richiamare l'intensa attività epistolare del solito Abruzzo, il quale insiste con una proposta che non è esagerato definire indecente: il presidente dell'Ordine lombardo chiede infatti che il solo titolo per accedere all'esame per la qualifica di giornalista professionista sia la laurea specifica, che può essere conseguita in alcuni atenei del nostro Paese.
Proviamo a immaginare la conclusione, se la proposta venisse accolta: per pubblicare un periodico sull'internet è necessario essere giornalisti iscritti all'albo professionale, per essere giornalisti iscritti all'albo è necessaria la laurea in giornalismo...

Abruzzo sostiene e giustifica le sue argomentazioni sulla base della "peculiarietà internazionale del sistema italiano rispetto a tutti i Paesi del mondo". Infatti, in nessun altro Paese democratico del mondo esiste una corporazione come quella nostrana: non nel Regno Unito, tanto per fare un esempio, dove la libertà di stampa è nata nel XVII secolo insieme alla democrazia parlamentare moderna; non negli USA, dove il Primo Emendamento alla Costituzione vieta addirittura al Congresso di legiferare sulla materia. Né esistono strutture paragonabili al nostro Ordine né in Francia, né in Germania, né in Austria... Sicché più di "peculiarità" si dovrebbe parlare di "grave anomalia". E anche su questo aspetto la normativa italiana potrebbe rivelare qualche punto di attrito con le disposizioni europee.

Nella sua relazione alla Camera, il sottosegretario Bonaiuti ha detto: "Il compito del Governo è anche quello di favorire - naturalmente sempre attraverso il confronto e mai mediante alcuna forma di dirigismo - un ripensamento della professione giornalistica dopo la rivoluzione generata dalle nuove tecnologie. Mi riferisco, ad esempio, alla necessità di una riflessione sui criteri di accesso alla professione giornalistica, una considerazione che prescinde dall'eventuale riforma dell'ordine".
Sembra di capire che Bonaiuti (che è iscritto all'Albo dei giornalisti) non intende il "ripensamento" nel senso indicato da Abruzzo, ma forse dovrebbe essere più chiaro. Perché, da qualsiasi parte si voglia vedere la cosa, la posta in gioco è la libertà di espressione, e dunque il pilastro fondamentale di ogni democrazia.

Ma il discorso sull'accoglimento delle disposizioni europee non si esaurisce con le modifiche alla legge 62/01. Lo stesso articolo 30 del disegno di legge comunitaria prevede anche una serie di disposizioni sulla responsabilità dei fornitori di servizi, mentre l'art. 29 dispone per la revisione delle norme in materia di diritto d'autore. Ne parleremo presto.

 

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