Questa disposizione, inserita un po' a sproposito nella legge 39/02 (deleghe al Governo per
l'attuazione di disposizioni comunitarie) è destinata a influire sul regime
delle testate telematiche disegnato dalla legge
62/01 e potrebbe offrire una via d'uscita a tutti i siti informativi
che non possono o non vogliono avere un direttore responsabile e iscriversi nel
registro della stampa del tribunale.
Ma con questa norma la situazione non si chiarisce, anzi diventa ancora più
ingarbugliata. Forse il decreto legislativo di attuazione della delega, che
dovrà essere emanato entro il 1. marzo 2003, metterà un po' di ordine, ma c'è
il fondato rischio che il quadro normativo diventi ancora più contraddittorio.
Vediamo perché.
Come ormai tutti sanno, il regime della stampa è definito dalla legge 8
febbraio 1948, n. 47, che impone all'art. 2 l'obbligo di indicare su ogni
pubblicazione le generalità del proprietario, dell'editore ecc. Se la
pubblicazione è periodica, stabilisce l'art. 5, occorre anche che la testata
sia iscritta nel registro della stampa tenuto dal tribunale competente per il
luogo di pubblicazione. Per ottenere la registrazione è necessaria la presenza
di un direttore responsabile, che deve essere iscritto nell'Albo dei
giornalisti.
Un altro obbligo (originariamente previsto dalla legge 416/81, istitutiva del
Registro nazionale della stampa, modificata appunto dalla 62/01), riguarda
l'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) tenuto
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L'estensione del regime della stampa alle pubblicazioni telematiche è stata
oggetto di discussioni per anni, fino all'emanazione della legge 62/01, che dà
(correttamente, il linea di principio) una definizione di "prodotto
editoriale" che comprende sia le pubblicazioni tradizionali, sia quelle in
formato digitale, comunque diffuse. L'art. 1,
comma 3, estende a tutte le pubblicazioni gli obblighi sanciti dagli
articoli 2 e 5
della legge del '48, mentre l'art. 16
stabilisce che l'iscrizione nel ROC (prevista dalla legge 249/97) "esonera"
dall'iscrizione nel registro della stampa. Quest'ultima disposizione è
giuridicamente discutibile, per i motivi che abbiamo esposto più volte (vedi Editoria, un confuso groviglio normativo).
Ora l'art. 31 della legge comunitaria
dice che il governo deve "rendere esplicito" che l'obbligo della
registrazione riguarda solo le testate che intendono avvalersi delle provvidenze
stabilite dalla legge del 2002. Quale delle due registrazioni, quella nel
registro del tribunale o quella nel ROC? Sono possibili due interpretazioni,
nessuna della quale appare del tutto convincente:
1. La lettura sistematica della disposizione (cioè il suo raffronto con
l'ordinamento esistente), porterebbe alla conclusione che il legislatore si
riferisca solo alla seconda iscrizione, quella nel registro dell'AGCOM, che
sostituisce il vecchio Registro nazionale della stampa. Tuttavia questo
adempimento è solo richiamato dalla legge 62/01, perché l'obbligo sorge dalla
249/97 e quindi la norma appare zoppa.
2. Se invece il legislatore ha inteso rendere facoltative ambedue le
iscrizioni, quella presso il tribunale e quella nel ROC, allora salta tutta la
normativa sulla stampa, compresa la necessaria presenza del direttore
responsabile, perché non sono ipotizzabili regimi diversi per la carta stampata
e l'informazione radiotelevisiva da una parte e per l'informazione digitale
dall'altra. Del resto la stessa legge 62/01 detta regole comuni per tutti i
mezzi di informazione e non appare coerente la previsione che le testate
telematiche siano tenute all'iscrizione nel registro della stampa solo per
ottenere le provvidenze.
Questa è la pura e semplice conclusione a cui conduce l'elementare
applicazione della logica del diritto: nella legge dell'anno scorso non solo
sono incongruenti l'art. 1, comma 3 e l'art. 16, ma anche la successiva
prescrizione di "rendere esplicito" il fine dell'iscrizione non si
presta a un'interpretazione univoca e soddisfacente.
Ed è comunque molto difficile "rendere esplicito" che la frase L’iscrizione
è condizione per l’inizio delle pubblicazioni significa il contrario,
cioè L'iscrizione non è condizione per l'inizio delle pubblicazioni, ma
solo per chiedere le provvidenze.
Riuscirà l'emanando decreto delegato a sciogliere i dubbi? E' improbabile,
anche perché tutta la normativa sull'informazione non regge l'impatto del nuovo
assetto della società, conseguente allo sviluppo delle tecnologie. Torneremo su
questo argomento, di fondamentale importanza.
Adesso però dobbiamo chiederci se la disposizione dell'art. 31 della legge
comunitaria cambia qualcosa negli adempimenti dovuti da chi gestisce un sito di
informazione. La risposta è un deludente "ni"...
Sul piano formale la legge 62/01 non è ancora cambiata, e le interpretazioni
rassicuranti date da alcuni politici durante la campagna elettorale dell'anno
scorso erano chiacchiere in libertà prive di valore giuridico.
Tuttavia la disposizione dell'art. 31 della legge comunitaria costituisce, se
non una "interpretazione autentica" formale, almeno un'indicazione
interpretativa che proviene dal legislatore stesso, senza dubbio orientata ad
attenuare gli obblighi determinati dalle disposizioni del 2001. Quindi un
giudice chiamato a decidere sull'illiceità della pubblicazione di un periodico
telematico nel periodo che precede l'emanazione delle disposizioni previste
dalla legge-delega, troverebbe qualche difficoltà a pronunciare una sentenza di
condanna e probabilmente rinvierebbe il processo in attesa della norma delegata
(per alcune considerazioni su due recenti sentenze in materia, vedi l'articolo
di Daniele Minotti Internet e stampa, le decisioni dei
giudici).
In conclusione per tutti i prodotti editoriali, periodici o no, resta valido
l'obbligo di esporre le indicazioni previste dall'art. 2 della legge 47/48, dal
momento che per questa incombenza non è prevista alcuna disposizione
modificativa della 62/01. L'obbligo di registrazione dei periodici telematici
resta formalmente in vigore, ma la norma è praticamente inefficace (senza
considerare i dubbi di costituzionalità della norma stessa, espressi anche da
Guido Scorza in Anonimato in Rete e responsabilità del
provider).
Per ora non si può dire di più.
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