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Internet e stampa

Come essere in regola con le norme sulla stampa

11.04.01

9  - Che cosa cambia con la legge-delega?

Gli altri articoli della serie
1.- L'applicazione dell'articolo 2 della legge 47/48

2 - L'iscrizione ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48

3 - Domande e risposte (FAQ - Frequently Asked Questions)
4 - Chi deve fare cosa?
5 - Problemi per la richiesta al tribunale
6 - Posso pubblicare senza registrazione?

7 - Quando occorre il direttore responsabile?

8 - Le strade per diventare giornalista

9 - Che cosa cambia con la legge-delega?

Vedi anche
Siti amatoriali esenti dall'iscrizione? - Schema coordinato delle norme in vigore

Continua il flusso di e-mail a InterLex che chiedono lumi sull'applicazione del terzo comma dell'art.. 1 della legge 62/01, in particolare per quanto riguarda la registrazione delle testate presso i tribunali e nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall'Autorità per le garanzie.
Ci sono anche messaggi che si diffondono in dettagliate descrizioni del sito e addirittura dei profili professionali dei suoi autori. La risposta è sempre la stessa, quella che abbiamo dato nei numerosi articoli di questa serie, elencati all'inizio della pagina.

Ora si aggiunge un nuovo dubbio: cambia qualcosa con la previsione dell'art. 31 della legge 39/02, che nella delega al Governo per l'attuazione di obblighi comunitari dice che "deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta"?
Diciamo subito che, sul piano formale, non cambia nulla: si dovrà attendere l'emanazione del decreto delegato per sapere se ci saranno modifiche al regime stabilito dalla legge 62/01, e in particolare se la condizione che rende obbligatoria l'iscrizione riguarda sia i registri della stampa tenuti dai tribunali sia il ROC.

Dunque, ancora una volta, la situazione è questa:

1. Per tutti i siti informativi, periodici e non periodici, è obbligatoria solo l'esposizione delle informazioni previste dall'art. 2 della legge 47/48. L'iscrizione nel ROC non è dovuta, secondo il regolamento dell'AGCOM.

2. Per i siti informativi periodici, cioè caratterizzati da intervalli regolari di aggiornamento, è obbligatoria l'iscrizione nel registro del tribunale del luogo di pubblicazione, con la conseguente necessità del direttore responsabile, che deve essere un giornalista iscritto all'Albo. L'iscrizione nel ROC è dovuta solo se si prevedono ricavi dall'attività editoriale.

Chi non osserva le prescrizioni della legge 47/48 commette il reato di "stampa clandestina", previsto e punito dall'art. 16 della legge sulla stampa. Ma - e questa è la novità - difficilmente un giudice potrà pronunciare una sentenza di condanna prima dell'emanazione della norma interpretativa.
Quindi il consiglio è di pubblicare sempre le informazioni previste dall'art. 2 e di valutare, con l'aiuto di un legale, se è il caso di chiedere l'iscrizione nel registro della stampa per i prodotti editoriali periodici.

Per quanto riguarda il ROC, la previsione normativa è dell'iscrizione facoltativa per tutti e necessaria solo per chi intende accedere alle agevolazioni. Dunque l'AGCOM dovrà modificare il regolamento, che adesso prevede l'obbligo solo per chi prevede ricavi dalla pubblicazione di un periodico. Quindi il sito puramente amatoriale, periodico o no, a cui non interessa accedere alle agevolazioni e non prevede ricavi, può e potrà tranquillamente evitare questa incombenza.
Restano tutti i dubbi interpretativi, di coerenza e di legittimità delle diverse norme in vigore, che abbiamo più volte esposto su queste pagine (vedi, da ultimo, "Rendere esplicito", questo è il problema).
 

Nota sul copyright. Questo articolo è liberamente riproducibile su qualsiasi sito internet, purché in versione integrale e con la citazione per esteso del titolo originale, della data e del sito Manlio Cammarata reporter, con la URL http://www.mcreporter.info

 

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