9 - Che cosa cambia con la
legge-delega?
Gli altri articoli della serie
1.- L'applicazione dell'articolo 2
della legge 47/48
2 - L'iscrizione ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48
3 - Domande e risposte (FAQ - Frequently Asked
Questions)
4 - Chi deve fare cosa?
5 - Problemi per la richiesta al tribunale
6 - Posso pubblicare senza registrazione?
7 - Quando occorre il direttore responsabile?
8 - Le strade per diventare giornalista
9 - Che cosa cambia con la legge-delega?
Vedi anche
Siti amatoriali esenti dall'iscrizione? - Schema coordinato
delle norme in vigore
Continua il flusso di e-mail a InterLex che chiedono lumi sull'applicazione
del terzo comma dell'art.. 1 della legge 62/01,
in particolare per quanto riguarda la registrazione delle testate presso i
tribunali e nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), tenuto
dall'Autorità per le garanzie.
Ci sono anche messaggi che si diffondono in dettagliate descrizioni del sito e
addirittura dei profili professionali dei suoi autori. La risposta è sempre la
stessa, quella che abbiamo dato nei numerosi articoli di questa serie, elencati
all'inizio della pagina.
Ora si aggiunge un nuovo dubbio: cambia qualcosa con la previsione dell'art. 31 della legge 39/02, che nella delega
al Governo per l'attuazione di obblighi comunitari dice che "deve essere
reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale
telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori
del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo
2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta"?
Diciamo subito che, sul piano formale, non cambia nulla: si dovrà attendere
l'emanazione del decreto delegato per sapere se ci saranno modifiche al regime
stabilito dalla legge 62/01, e in particolare
se la condizione che rende obbligatoria l'iscrizione riguarda sia i registri
della stampa tenuti dai tribunali sia il ROC.
Dunque, ancora una volta, la situazione è questa:
1. Per tutti i siti informativi, periodici e non periodici, è
obbligatoria solo l'esposizione delle informazioni previste dall'art. 2 della legge 47/48. L'iscrizione nel ROC
non è dovuta, secondo il regolamento dell'AGCOM.
2. Per i siti informativi periodici, cioè caratterizzati da intervalli
regolari di aggiornamento, è obbligatoria l'iscrizione nel registro del
tribunale del luogo di pubblicazione, con la conseguente necessità del
direttore responsabile, che deve essere un giornalista iscritto all'Albo.
L'iscrizione nel ROC è dovuta solo se si prevedono ricavi dall'attività
editoriale.
Chi non osserva le prescrizioni della legge 47/48 commette il reato di
"stampa clandestina", previsto e punito dall'art. 16 della legge sulla stampa. Ma - e
questa è la novità - difficilmente un giudice potrà pronunciare una sentenza
di condanna prima dell'emanazione della norma interpretativa.
Quindi il consiglio è di pubblicare sempre le informazioni previste dall'art. 2
e di valutare, con l'aiuto di un legale, se è il caso di chiedere l'iscrizione
nel registro della stampa per i prodotti editoriali periodici.
Per quanto riguarda il ROC, la previsione normativa è dell'iscrizione
facoltativa per tutti e necessaria solo per chi intende accedere alle
agevolazioni. Dunque l'AGCOM dovrà modificare il regolamento, che adesso
prevede l'obbligo solo per chi prevede ricavi dalla pubblicazione di un
periodico. Quindi il sito puramente amatoriale, periodico o no, a cui non
interessa accedere alle agevolazioni e non prevede ricavi, può e potrà
tranquillamente evitare questa incombenza.
Restano tutti i dubbi interpretativi, di coerenza e di legittimità delle
diverse norme in vigore, che abbiamo più volte esposto su queste pagine (vedi,
da ultimo, "Rendere esplicito", questo è il
problema).
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