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Internet e stampa

Come essere in regola con le norme sulla stampa

04.04.01

1 - L'applicazione dell'articolo 2 della legge 47/48

Gli altri articoli della serie
2 - L'iscrizione ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48

3 - Domande e risposte (FAQ - Frequently Asked Questions)
4 - Chi deve fare cosa?
5 - Problemi per la richiesta al tribunale
6 - Posso pubblicare senza registrazione?

7 - Quando occorre il direttore responsabile?

8 - Le strade per diventare giornalista

9 - Che cosa cambia con la legge-delega?

Vedi anche
Siti amatoriali esenti dall'iscrizione? - Schema coordinato delle norme in vigore

Dalla pubblicazione dell'articolo del 1. marzo Non ci resta che chiudere? sono giunte diverse e-mail con  richieste di chiarimenti sugli adempimenti richiesti dalla nuova legge sull'editoria, finalmente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 21 marzo scorso. Le domanda ricorrenti sono più o meno queste: "Pubblichiamo più o meno periodicamente informazioni di vario genere, come possiamo metterci in regola? Oppure saremo costretti a chiudere? Che cosa rischiamo se non ottemperiamo all'obbligo di iscrizione?" (vedi un esempio in Messaggi dalla Rete).

La situazione è critica (vedi Qui succede un... quarantotto), anche perché nella legge non ci sono  disposizioni transitorie. Quindi, da domani, una buona parte dei siti italiani che fanno informazione commetteranno un reato per il solo fatto di esistere.
Per inciso si deve osservare che le disposizioni in questione sono sostanzialmente uguali agli emendamenti che furono proposti per il progetto di legge C.7992, decaduto con la fine della XIII legislatura. Inoltre non risolvono il vero problema dell'informazione on line, che consiste nel distinguere l'informazione professionale - che gode di alcuni diritti ed è soggetta a precisi obblighi - dall'informazione spontanea.

Alla luce dell'articolo 21 della nostra Costituzione è assai discutibile che si possano imporre alla libera manifestazione del pensiero per via telematica degli obblighi amministrativi, la cui inosservanza comporti pesanti sanzioni penali come quelle previste dall'art. 16 della legge sulla stampa del 1948.
Sul punto è già stato presentato un ricorso alla Corte costituzionale. Questa non ha deciso nel merito e ha rispedito il ricorso al mittente (il Pretore di Livorno), affinché formuli meglio il quesito. Si tratta comunque di un precedente significativo, del quale dobbiamo attendere gli sviluppi.

Per maggiore chiarezza, e per non tediare il lettore con lunghe disquisizioni, dividiamo la trattazione in tre parti. In questo primo articolo esaminiamo le indicazioni che devono essere inserite in qualsiasi "prodotto editoriale", secondo le prescrizioni dell'articolo 2 della legge sulla stampa.
Nel prossimo numero affronteremo il problema della registrazione ai sensi dell'articolo 5 e nel successivo ci occuperemo dell'iscrizione "alternativa" nel registro degli operatori di comunicazione dell'Autorità per le garanzie. L'attivazione di questo mega-registro dovrebbe essere imminente.
E ora passiamo alla prima domanda.

Chi deve pubblicare le informazioni previste dalla legge?

Per rispondere partiamo dalle definizioni dell'articolo 1 della nuova legge:

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico [...]

La definizione è molto meno chiara di quanto appaia a prima vista. Infatti si parla di "prodotto destinato alla pubblicazione... con ogni mezzo, anche elettronico. Qualsiasi sito internet può rientrare in questa definizione, anche un semplice archivio di dati o un web dedicato esclusivamente al commercio elettronico. Questa interpretazione non regge sul piano sistematico, perché la legge detta una disciplina nel settore dell'editoria, e dunque si può considerare l'inciso che segue come una precisazione: la diffusione di informazioni presso il pubblico. In sostanza, qualsiasi forma di notiziario. Il che giustifica, sul piano logico, le disposizioni che ci interessano, che richiamano la legge sulla stampa:

3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

A prima vista non ci sono problemi interpretativi per quanto riguarda un sito che offre informazioni, ed è assimilabile a un quotidiano o a un periodico on line (con qualche riserva sulla qualificazione del prodotto, vedi Editoria: è il "prodotto" che fa la differenza).
Ma, come ben sappiamo, ci sono molti siti che offrono anche informazioni, mentre lo scopo principale della pubblicazione è diverso. E' il caso dei portali dedicati a servizi di vario tipo, che a volte contengono una sezione informativa. Questi siti rientrano nella definizione di "prodotto editoriale" data dalla legge? Se consideriamo che il punto di riferimento è il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, il buon senso suggerisce di rispondere "no". Stando alla lettera della disposizione, anche un portale destinato all'e-commerce rientrerebbe nella previsione normativa.

Quali sono gli obblighi per i siti soggetti all'applicazione dell'articolo 2 della legge 47/48?

Ecco la norma richiamata:

Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
[Le disposizioni successive si riferiscono a giornali, agenzie e periodici e saranno esaminate nel prossimo articolo]

Analizziamo le singole voci:

  1. Il luogo e l'anno della pubblicazione. Nessun problema per l'anno, ma qual è il "luogo" della pubblicazione di un sito internet? Coincide col server sul quale sono caricate le informazioni o con il luogo dal quale vengono caricate? La seconda risposta sembra più aderente alla realtà, anche perché il server è più assimilabile alla figura dell'addetto alla distribuzione o divulgazione dei contenuti.
  2. Il nome e il domicilio dello stampatore. Lo stampatore, nell'informazione telematica, non esiste. Può essere il distributore (il server) assimilato allo stampatore? A rigor di logica, no. Ma il titolare di un sito internet farà bene a indicare comunque il nome (o la ragione sociale) e il domicilio (ovvero la sede legale) di chi gli fornisce l'hosting, a scanso di "grane".
  3. Se esiste, dell'editore. E se l'editore non esiste? Soccorre un'altra antica disposizione: la legge 2 febbraio 1939, n. 374, all'ultimo comma dell'articolo 9 recita: Si considera editore l'autore che curi direttamente la pubblicazione dell'opera.

Quella appena citata è la legge fascista - ancora formalmente in vigore - che pone in capo allo stampatore l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica e un esemplare alla locale Procura della Repubblica.
Sull'internet non ci sono né stampatori né officine grafiche, per cui la norma non sembrerebbe applicabile all'informazione on line. Ma il già citato art. 9 precisa - con straordinaria lungimiranza - che Agli effetti della presente legge s'intende per stampatore ogni persona o ente che riproduca a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto o una figura per mezzo di tipografia, fotografia, incisione o qualsivoglia altro mezzo (questa disposizione potrebbe favorire l'assimilazione del fornitore di hosting allo stampatore nell'interpretazione della legge 47/48).

La norma è inapplicabile. Si pensi a quale mail bombing sarebbero sottoposte le prefetture e le procure della Repubblica se ogni persona che pubblica informazioni sull'internet inviasse - naturalmente come attachment di e-mail - quattro più uno esemplari di ogni pagina web. "Ogni persona" significa "tutti", compresi quelli che pubblicano qualche notiziola familiare nei pochi megabyte di spazio web ottenuti gratis con l'abbonamento a un provider, compresi i ragazzini che fanno il giornalino di classe via Internet... A parte il fatto che prefetture e procure non sono attrezzate neanche per ricevere una e-mail con gli auguri di capodanno.

In pratica, che cosa si deve fare?

Tutto sommato, per l'informazione non periodica, soddisfare le prescrizioni di legge è abbastanza semplice: basta indicare, nella home page o in altra pagina facilmente reperibile, il nome o la denominazione e l'indirizzo dell'editore (o dell'autore) e del fornitore di hosting con il relativo indirizzo. I veri problemi sorgono per l'informazione periodica, come vedremo nel prossimo numero.

Quali sono le sanzioni per il mancato rispetto della legge?

La risposta è negli articoli 16 e 17 della legge 47/48:

Art. 16 - (Stampa clandestina)
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

Dunque, per quanto riguarda questa prima parte, vale il secondo comma. E ancora:

Art. 17 - (Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000
.

Non finisce qui. C'è una quarta ipotesi di sanzione, prevista dal codice penale all'articolo 663-bis, per chi divulga (il fornitore di hosting?) la stampa "clandestina":

Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina)
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a un milione e duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
.

E così anche i provider hanno la loro parte!

Ci sono soluzioni o scappatoie? Praticamente no, nemmeno con un server situato all'estero, come si può leggere nel già citato articolo E' il "prodotto" che fa la differenza?

Infine, una precisazione: su alcuni siti è stato scritto che il reato di "stampa clandestina" è stato depenalizzato. In realtà (per quanto è possibile verificare nel caos normativo italiano) è stato depenalizzato solo l'art. 663-bis del codice penale, relativo alla divulgazione, che è cosa diversa e successiva alla pubblicazione, punita dall'art. 16 della legge 47/48.

Nota sul copyright. Questo articolo è liberamente riproducibile su qualsiasi sito internet, purché in versione integrale e con la citazione per esteso del titolo originale, della data e del sito Manlio Cammarata reporter, con la URL http://www.mcreporter.info

 

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