1 - L'applicazione dell'articolo 2
della legge 47/48
Gli altri articoli della serie
2 - L'iscrizione ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48
3 - Domande e risposte (FAQ - Frequently Asked
Questions)
4 - Chi deve fare cosa?
5 - Problemi per la richiesta al tribunale
6 - Posso pubblicare senza registrazione?
7 - Quando occorre il direttore responsabile?
8 - Le strade per diventare giornalista
9 - Che cosa cambia con la legge-delega?
Vedi anche
Siti amatoriali esenti dall'iscrizione? - Schema coordinato
delle norme in vigore
Dalla pubblicazione dell'articolo del 1. marzo Non ci resta che chiudere? sono giunte
diverse e-mail con richieste di chiarimenti sugli adempimenti richiesti
dalla nuova legge sull'editoria, finalmente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
il 21 marzo scorso. Le domanda ricorrenti sono più o meno queste:
"Pubblichiamo più o meno periodicamente informazioni di vario genere, come
possiamo metterci in regola? Oppure saremo costretti a chiudere? Che cosa
rischiamo se non ottemperiamo all'obbligo di iscrizione?" (vedi un esempio
in Messaggi dalla Rete).
La situazione è critica (vedi Qui succede un... quarantotto),
anche perché nella legge non ci sono disposizioni transitorie. Quindi, da
domani, una buona parte dei siti italiani che fanno informazione commetteranno
un reato per il solo fatto di esistere.
Per inciso si deve osservare che le disposizioni in questione sono
sostanzialmente uguali agli emendamenti che furono proposti per il progetto di
legge C.7992, decaduto con la fine della XIII
legislatura. Inoltre non risolvono il vero problema dell'informazione on line,
che consiste nel distinguere l'informazione professionale - che gode di alcuni
diritti ed è soggetta a precisi obblighi - dall'informazione spontanea.
Alla luce dell'articolo 21 della nostra Costituzione è assai discutibile che
si possano imporre alla libera manifestazione del pensiero per via telematica
degli obblighi amministrativi, la cui inosservanza comporti pesanti sanzioni
penali come quelle previste dall'art. 16 della legge sulla stampa del 1948.
Sul punto è già stato presentato un ricorso alla Corte costituzionale. Questa
non ha deciso nel merito e ha rispedito il ricorso al mittente (il Pretore di
Livorno), affinché formuli meglio il quesito. Si tratta comunque di un
precedente significativo, del quale dobbiamo attendere gli sviluppi.
Per maggiore chiarezza, e per non tediare il lettore con lunghe
disquisizioni, dividiamo la trattazione in tre parti. In questo primo articolo
esaminiamo le indicazioni che devono essere inserite in qualsiasi "prodotto
editoriale", secondo le prescrizioni dell'articolo 2 della legge sulla
stampa.
Nel prossimo numero affronteremo il problema della registrazione ai sensi
dell'articolo 5 e nel successivo ci occuperemo dell'iscrizione
"alternativa" nel registro degli operatori di comunicazione
dell'Autorità per le garanzie. L'attivazione di questo mega-registro dovrebbe
essere imminente.
E ora passiamo alla prima domanda.
Chi deve pubblicare le informazioni previste
dalla legge?
Per rispondere partiamo dalle definizioni dell'articolo 1 della nuova legge:
1. Per «prodotto editoriale», ai fini della
presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi
compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o,
comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo,
anche elettronico [...]
La definizione è molto meno chiara di quanto appaia a prima vista. Infatti
si parla di "prodotto destinato alla pubblicazione... con ogni mezzo, anche
elettronico. Qualsiasi sito internet può rientrare in questa definizione, anche
un semplice archivio di dati o un web dedicato esclusivamente al commercio
elettronico. Questa interpretazione non regge sul piano sistematico, perché la
legge detta una disciplina nel settore dell'editoria, e dunque si può
considerare l'inciso che segue come una precisazione: la diffusione di
informazioni presso il pubblico. In sostanza, qualsiasi forma di notiziario.
Il che giustifica, sul piano logico, le disposizioni che ci interessano, che
richiamano la legge sulla stampa:
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale
diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli
obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
A prima vista non ci sono problemi interpretativi per quanto riguarda un sito
che offre informazioni, ed è assimilabile a un quotidiano o a un periodico on
line (con qualche riserva sulla qualificazione del prodotto, vedi Editoria: è il "prodotto" che fa la differenza).
Ma, come ben sappiamo, ci sono molti siti che offrono anche informazioni,
mentre lo scopo principale della pubblicazione è diverso. E' il caso dei
portali dedicati a servizi di vario tipo, che a volte contengono una sezione
informativa. Questi siti rientrano nella definizione di "prodotto
editoriale" data dalla legge? Se consideriamo che il punto di riferimento
è il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, il
buon senso suggerisce di rispondere "no". Stando alla lettera della
disposizione, anche un portale destinato all'e-commerce rientrerebbe nella
previsione normativa.
Quali sono gli obblighi per i siti soggetti all'applicazione dell'articolo
2 della legge 47/48?
Ecco la norma richiamata:
Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché
il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
[Le disposizioni successive si riferiscono a giornali, agenzie e periodici e
saranno esaminate nel prossimo articolo]
Analizziamo le singole voci:
- Il luogo e l'anno della pubblicazione. Nessun problema per l'anno, ma
qual è il "luogo" della pubblicazione di un sito internet? Coincide
col server sul quale sono caricate le informazioni o con il luogo dal quale
vengono caricate? La seconda risposta sembra più aderente alla realtà, anche
perché il server è più assimilabile alla figura dell'addetto alla distribuzione
o divulgazione dei contenuti.
- Il nome e il domicilio dello stampatore. Lo stampatore,
nell'informazione telematica, non esiste. Può essere il distributore (il
server) assimilato allo stampatore? A rigor di logica, no. Ma il titolare di un
sito internet farà bene a indicare comunque il nome (o la ragione sociale) e il
domicilio (ovvero la sede legale) di chi gli fornisce l'hosting, a scanso
di "grane".
- Se esiste, dell'editore. E se l'editore non esiste? Soccorre un'altra
antica disposizione: la legge 2 febbraio 1939, n. 374, all'ultimo comma
dell'articolo 9 recita: Si considera editore l'autore che curi direttamente
la pubblicazione dell'opera.
Quella appena citata è la legge fascista - ancora formalmente in vigore -
che pone in capo allo stampatore l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia
nella quale ha sede l'officina grafica e un esemplare alla locale Procura della
Repubblica.
Sull'internet non ci sono né stampatori né officine grafiche, per cui la norma
non sembrerebbe applicabile all'informazione on line. Ma il già citato art. 9
precisa - con straordinaria lungimiranza - che Agli effetti della presente
legge s'intende per stampatore ogni persona o ente che riproduca a scopo di
diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto o una figura per mezzo di
tipografia, fotografia, incisione o qualsivoglia altro mezzo (questa
disposizione potrebbe favorire l'assimilazione del fornitore di hosting
allo stampatore nell'interpretazione della legge 47/48).
La norma è inapplicabile. Si pensi a quale mail bombing sarebbero
sottoposte le prefetture e le procure della Repubblica se ogni persona che
pubblica informazioni sull'internet inviasse - naturalmente come attachment
di e-mail - quattro più uno esemplari di ogni pagina web. "Ogni
persona" significa "tutti", compresi quelli che pubblicano
qualche notiziola familiare nei pochi megabyte di spazio web ottenuti gratis con
l'abbonamento a un provider, compresi i ragazzini che fanno il giornalino di
classe via Internet... A parte il fatto che prefetture e procure non sono
attrezzate neanche per ricevere una e-mail con gli auguri di capodanno.
In pratica, che cosa si deve fare?
Tutto sommato, per l'informazione non periodica, soddisfare le prescrizioni
di legge è abbastanza semplice: basta indicare, nella home page o in altra
pagina facilmente reperibile, il nome o la denominazione e l'indirizzo
dell'editore (o dell'autore) e del fornitore di hosting con il relativo
indirizzo. I veri problemi sorgono per l'informazione periodica, come vedremo
nel prossimo numero.
Quali sono le sanzioni per il mancato rispetto della legge?
La risposta è negli articoli 16 e 17 della legge 47/48:
Art. 16 - (Stampa clandestina)
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza
che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal
quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale
questi siano indicati in modo non conforme al vero.
Dunque, per quanto riguarda questa prima parte, vale il secondo comma. E
ancora:
Art. 17 - (Omissione delle indicazioni obbligatorie
sugli stampati)
Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione
o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione
dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa
sino a lire 100.000.
Non finisce qui. C'è una quarta ipotesi di sanzione, prevista dal codice
penale all'articolo 663-bis, per chi divulga (il fornitore di hosting?)
la stampa "clandestina":
Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina)
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga
stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge
sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è
punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a un milione e
duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in
misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
E così anche i provider hanno la loro parte!
Ci sono soluzioni o scappatoie? Praticamente no, nemmeno con un server
situato all'estero, come si può leggere nel già citato articolo E' il "prodotto" che fa la differenza?
Infine, una precisazione: su alcuni siti è stato scritto che il reato di
"stampa clandestina" è stato depenalizzato. In realtà (per quanto è
possibile verificare nel caos normativo italiano) è stato depenalizzato solo
l'art. 663-bis del codice penale, relativo alla divulgazione, che è cosa
diversa e successiva alla pubblicazione, punita dall'art. 16 della legge
47/48.
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