5 - Problemi per la richiesta al tribunale
Gli altri articoli della serie
1.- L'applicazione dell'articolo 2
della legge 47/48
2 - L'iscrizione ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48
3 - Domande e risposte (FAQ - Frequently Asked
Questions)
4 - Chi deve fare cosa?
5 - Problemi per la richiesta al tribunale
6 - Posso pubblicare senza registrazione?
7 - Quando occorre il direttore responsabile?
8 - Le strade per diventare giornalista
9 - Che cosa cambia con la legge-delega?
Vedi anche
Siti amatoriali esenti dall'iscrizione? - Schema coordinato
delle norme in vigore
Ritorniamo sull'argomento dell'iscrizione delle testate telematiche nei
registri dei tribunali, in risposta a diverse richieste di chiarimenti arrivate
negli ultimi giorni.
Ricordiamo che non ci sono dubbi sul fatto che la legge 62/01 renda obbligatoria
l'iscrizione ai sensi dell'articolo 5 della
legge 47/48 per i siti internet che fanno informazione
"professionale" o, per essere più precisi, nell'ambito di un'impresa
editoriale. Invece è dubbio se la disposizione si applichi anche
all'informazione "spontanea" (vedi Chi deve fare
cosa? e Siti amatoriali esenti dall'iscrizione?).
Come abbiamo già scritto nel secondo articolo di
questa serie, le procedure variano da un tribunale all'altro, ed è quindi
opportuna una visita preliminare alla "sezione stampa" del tribunale
civile del luogo di pubblicazione per chiedere lumi e ritirare i formulari che
di norma sono predisposti dalla cancelleria e che contengono anche le
indicazioni per il pagamento degli inevitabili balzelli.
Vediamo comunque gli elementi essenziali e comuni, perché imposti dalla legge
del '48.
Proprietario, editore, direttore responsabile
La legge impone una dichiarazione, con le firme autenticate del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale
risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa
giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la
natura della pubblicazione. Di fatto molti tribunali chiedono atti separati
per il proprietario, l'esercente dell'impresa giornalistica e il direttore
responsabile.
Nella maggior parte dei casi il proprietario della testata coincide con
l'editore (cioè l'esercente dell'impresa giornalistica, secondo la definizione
della legge), in altri il proprietario della testata è anche direttore
responsabile e si affida a un editore per la pubblicazione.
Per semplificare, facciamo l'esempio del proprietario-editore.
Questi deve dichiarare la propria residenza, di essere cittadino italiano o di
un altro paese dell'Unione europea e di godere dei diritti politici. Non
occorrono più i relativi certificati: basta inserire le informazioni nella
richiesta e sottoscriverla davanti all'incaricato (Testo unico sulla documentazione amministrativa,
art. 46).
Se l'editore è una persona giuridica, è necessario produrre una copia
dell'atto costitutivo o dello statuto sociale. Anche se la legge non lo prevede,
di solito è richiesto il "certificato di vigenza" della Camera di
commercio, con tutte le indicazioni relative allo stato della società, le
generalità degli amministratori ecc.
Il direttore responsabile deve allegare il certificato di iscrizione all'albo
dei giornalisti (anche questo può essere sostituito dalla dichiarazione
contestuale, cioè inserita nell'istanza, sempre ai sensi dell'art. 46 del TU
sulla documentazione amministrativa).
Come tutti sanno, il direttore responsabile può essere iscritto
indifferentemente all'elenco dei professionisti o dei pubblicisti, mentre non
viene considerata applicabile alle testate telematiche l'iscrizione nell'elenco
speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico
professionale o scientifico, previsto dall'art. 28 della legge 69/63. Questa
limitazione è stata sancita da una nota del Ministero della giustizia del 1995,
sulla base di un parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (a
cui spetta decidere in caso di contestazioni sulla natura del periodico). Il
motivo è che la diffusione via internet contrasta con la previsione di
diffusione limitata tipica delle riviste tecniche o scientifiche.
Il problema dello "stampatore" e l'autorizzazione del fornitore
di hosting
Per i giornali cartacei nella richiesta deve essere indicato il nome e
indirizzo della tipografia. La norma è stata estesa ai giornali
radiotelevisivi, per i quali si devono indicare il nome dell'emittente, la
frequenza e l'indirizzo (anche dello studio di trasmissione, se diverso).
Per le pubblicazioni telematiche, come è logico, si deve indicare il nome e
l'indirizzo del fornitore di hosting. Sembra logico, ma c'è qualche problema,
perché l'eventuale cambio del server si può fare da un momento all'altro,
senza alcun riflesso sulla diffusione del periodico. In realtà anche
l'indirizzo fisico della redazione serve a poco, perché chiunque può fare una
pubblicazione on line girando il mondo con il notebook sotto il braccio...
In sostanza l'unico indirizzo che serve è quello telematico, cioè il domain
name della testata, ma non sembra facile farlo capire alle "autorità
competenti".
C'è un aspetto più grave. Qualche tribunale chiede di indicare anche gli
estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni ex
DLgs 103/95 per il provider che ospita la pubblicazione. E' una richiesta
insensata.
In primo luogo va osservato che il decreto in questione è abrogato da un pezzo
(ma, secondo recenti segnalazioni, la polizia postale ancora non lo sa...). Ora
ci sono le autorizzazioni generali, che sono rilasciate non dal Ministero, ma
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per maggiori dettagli si
vedano i numerosi articoli pubblicati nella sezione Il decreto legislativo 103/95 - Le autorizzazioni
generali.
Il punto essenziale è che l'autorizzazione generale è richiesta per la
fornitura di un "servizio di telecomunicazioni", definito dalle varie
leggi italiane e dalla normativa comunitaria come un servizio la cui
fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento
di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio
interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione
circolare dei programmi radiofonici e televisivi. Dunque l'autorizzazione
riguarda chi offre l'accesso alla rete.
Il contratto di hosting, che lega l'editore al fornitore nel servizio,
consiste nell'affitto di uno spazio fisico su un'unità di memoria di un server
connesso alla rete. Quindi non rientra nella definizione di "servizio di
telecomunicazioni". E' possibile, e non è un caso raro, che il fornitore
di spazio e di connessione alla rete non sia anche fornitore di accessi, sicché
non è soggetto all'obbligo di chiedere l'autorizzazione generale.
L'iscrizione è un atto dovuto
Si deve infine ricordare che l'iscrizione è un atto dovuto. Non c'è alcun
potere discrezionale del giudice nell'ordinare l'inserimento della testata nel
registro. L'art. 5 della legge 47/48 dice che Il presidente del tribunale o
un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati,
ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito
registro tenuto dalla cancelleria.
Questo perché, secondo l'articolo 21 della nostra Costituzione, La stampa
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Nemmeno alle
"autorizzazioni generali" dell'Autorità per le garanzie.
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