3 - Domande e risposte (FAQ -
Frequently Asked Questions)
Gli altri articoli della serie
1.- L'applicazione dell'articolo 2
della legge 47/48
2 - L'iscrizione ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48
3 - Domande e risposte (FAQ - Frequently Asked
Questions)
4 - Chi deve fare cosa?
5 - Problemi per la richiesta al tribunale
6 - Posso pubblicare senza registrazione?
7 - Quando occorre il direttore responsabile?
8 - Le strade per diventare giornalista
9 - Che cosa cambia con la legge-delega?
Vedi anche
Siti amatoriali esenti dall'iscrizione? - Schema coordinato
delle norme in vigore
Si contano ormai a centinaia le e-mail giunte in redazione con richieste di
chiarimenti sull'applicazione della legge 62/01.
Nella maggior parte di esse si espone una particolare situazione e si chiede se
il sito descritto rientri o no nelle disposizioni del terzo comma dell'articolo
1, se sia necessaria la registrazione ai sensi dell'art. 5 della legge sulla
stampa, o se siano sufficienti le indicazioni richieste dall'art. 2 della stessa
legge e via discorrendo
Non abbiamo materialmente la possibilità di rispondere alle singole
richieste. Quindi abbiamo raggruppato le domande più comuni e cerchiamo di dare
alcune risposte di carattere generale che non dovrebbe essere difficile
applicare ai casi particolari.
Ma c'è un problema molto serio. Molte prescrizioni della legge sulla stampa,
che risale al 1948, sono di difficile, se non impossibile applicazione. La nuova
legge non tiene conto di questa elementare circostanza. Inoltre alcune
dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane da diversi personaggi sono in
evidente contrasto con la lettera delle singole disposizioni.
Dunque ci sono molte incertezze interpretative. Solo con l'emanazione del
regolamento applicativo, o in seguito all'interpretazione autentica del
legislatore, o dopo le prime decisioni dei giudici, si potranno avere elementi
tali da consentire risposte attendibili.
Dunque incominciamo con alcune indicazioni di carattere generale,
sottolineando che, al momento, nessuna interpretazione della legge può dirsi
ragionevolmente sicura.
1. A quali siti si applicano
le disposizioni della legge 62/01, art. 1 (indicazioni obbligatorie o iscrizione
nei registri dei tribunali)?
L'articolo 1 al primo comma dà una definizione molto ampia di prodotto
editoriale, che comprende i "prodotti" realizzati su supporto
cartaceo, compresi i libri, o su supporto informatico. L'indicazione-chiave è
nel fatto che il prodotto deve essere destinato alla pubblicazione o,
comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo,
anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva. Il
comma 1 esclude i prodotti discografici o cinematografici.
Il comma 2 esclude dalla nozione di prodotto editoriale i supporti che
riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti
destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia
presso il pubblico.
Quest'ultima indicazione è molto importante: i
siti delle aziende che presentano al pubblico le aziende stesse o i loro
prodotti sembrano esclusi dall'ambito applicativo della legge e quindi
dall'osservanza delle disposizioni sulla stampa.
Tutti gli altri siti, stando alla lettera dell'articolo 1, sarebbero sottoposti
ai relativi obblighi.
2. Le indicazioni previste
dall'art. 2 della legge sulla stampa o l'iscrizione nei registri dei tribunali
prevista dall'art. 5 si applicano a tutti i siti o solo a quelli che fanno
qualche forma di informazione?
Domanda cruciale. La definizione di prodotto
editoriale che deriva dai primi due commi dell'art. 1 sembra riferita a
qualsiasi prodotto, anche non informativo. Infatti comprende, esplicitamente, i
libri (compresi i romanzi, i saggi...) e le esclusioni costituiscono un elenco
chiuso, senza la possibilità di estensioni. Anche la legge sulla stampa non
contempla distinzioni in ragione del contenuto delle pubblicazioni. Dunque sembra
logico ritenere che le disposizioni siano applicabili a qualsiasi sito web, con
le eccezioni di cui parliamo nelle tre risposte che seguono.
3. Le prescrizioni
dell'articolo 1 (indicazioni obbligatorie/registrazione) sono applicabili solo
ai siti web o anche alle mailing list, ai newsgroup, e agli IRC-chat?
La discriminante, come abbiamo visto nella
risposte alle domande precedenti, è la diffusione di informazioni presso il
pubblico. Dunque una mailing list, dalla quale vengono diffuse
informazioni a una serie di soggetti determinati, non sarebbe soggetta
all'ambito di applicazione della legge. Lo stesso dovrebbe valere per le
altre situazioni, nelle quali è necessaria una forma di
"accreditamento" o "iscrizione" per accedere alle
informazioni, cioè in tutti i casi in cui l'informazione non è diffusa
"al pubblico", ma a soggetti determinati, ancorché numerosi. Tuttavia
questa interpretazione potrebbe essere contraddetta, perché la legge sulla
stampa è applicata anche alle riviste diffuse solo per abbonamento.
4. I siti che fanno commercio
elettronico sono soggetti alle stesse prescrizioni degli altri siti?
Anche in questo caso sono possibili
interpretazioni opposte. Dalle considerazioni espresse nella risposta alla
domanda n. 2, i siti dedicati al commercio elettronico sarebbero compresi nelle
disposizioni dell'articolo 1. Una conferma di questa interpretazione viene dal
fatto che i cataloghi delle vendite per corrispondenza diffusi nelle edicole
sono soggetti alle disposizioni sulla stampa.
C'è però da considerare che il commercio elettronico è regolato da una
disciplina specifica (in particolare dal decreto legislativo 31 marzo 1998 e dal
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185),
che prevedono già le indicazioni obbligatorie da fornire al consumatore e non
richiedono altre "registrazioni" oltre alla comunicazione al comune in
cui l'esercente ha la residenza o la sede legale. Sembra invece fuori
discussione l'esclusione dagli obblighi previsti dalla nuova legge per i siti di
informazione aziendale (vedi la risposta alla domanda n. 1).
5. Che cosa si intende per
"periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente
elemento identificativo del prodotto"?
Dividiamo i due aspetti. La "periodicità
regolare" non va, evidentemente, intesa in senso letterale: un mensile
rimane un mensile anche se esce una volta il 1. del mese, una volta il 20 e una
volta il 10; lo stesso discorso vale per un settimanale. Mancano definizioni esplicite sul
significato di"periodico", tranne che nel codice postale (una norma
secondaria di carattere speciale, che quindi non può essere presa come
riferimento per una legge di carattere generale come la 62/01).
Di fatto la distinzione tra "periodico" e "non periodico"
deve essere fatta sulla base dei contenuti del sito: se essi cambiano più o
meno regolarmente offrendo al pubblico ogni volta un contenuto diverso (è il
caso di questa rivista), la pubblicazione è periodica.
Invece un sito in cui cambiano alcuni dettagli, ma rimane in sostanza sempre
uguale a se stesso, non dovrebbe essere considerato "periodico". Può
rilevare anche l'indicazione relativa a un numero progressivo e alla data di
pubblicazione: se c'è scritto, per esempio, "anno x, n. yy" siamo
certamente di fronte a un periodico.
Per quanto riguarda la testata costituente elemento identificativo del
prodotto, siamo probabilmente di fronte a una frase senza senso, a meno che
non si intenda come "testata" un'indicazione specifica della natura di
pubblicazione periodica (quotidiano, settimanale ecc.).
6. A quali siti si applicano
le disposizioni dell'articolo 16 (iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione dell'Autorità per le garanzie)?
Il registro non è ancora attivo, per
rispondere alla domanda è necessario aspettare il regolamento che deve essere
emanato dall'AGCOM.
7. Le prescrizioni sulle
indicazioni e l'obbligo di registrazione si applicano anche ai siti non
professionali?
E' una possibile interpretazione della legge,
che risolverebbe molti problemi. Ma, in assenza di un'indicazione giuridicamente
valida, il dubbio resta (vedi Siti amatoriali esenti
dall'iscrizione?).
Allora, che fare?
Dalle premesse e dalle risposte alle prime
domande dovrebbe risultare chiaro che è molto difficile dare indicazioni
sicure. Cercheremo comunque di fornire qualche indicazione pratica nel prossimo
numero di InterLex.
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