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Internet e stampa

Come essere in regola con le norme sulla stampa

14.06.01

7 - Quando occorre il direttore responsabile?

Gli altri articoli della serie
1.- L'applicazione dell'articolo 2 della legge del '48

2 - L'iscrizione ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48

3 - Domande e risposte (FAQ - Frequently Asked Questions)
4 - Chi deve fare cosa?
5 - Problemi per la richiesta al tribunale
6 - Posso pubblicare senza registrazione?

7 - Quando occorre il direttore responsabile?

8 - Le strade per diventare giornalista

9 - Che cosa cambia con la legge-delega?

Vedi anche
Siti amatoriali esenti dall'iscrizione? - Schema coordinato delle norme in vigore

Gentile dott. Cammarata,
un caro amico mi ha sollecitato a leggere urgentemente quanto da lei scritto in risposta alla e-mail che segue:

"Questo è uno dei tanti messaggi che continuano ad arrivare con sempre le stesse domande sull'applicazione del terzo comma dell'articolo 1 della legge 62/01. Non possiamo che ripetere quello che abbiamo scritto negli articoli precedenti, elencati all'inizio di questa pagina: se non c'è periodicità regolare (o se non c'è una "testata", situazione che è difficile riscontrare...) non c'è l'obbligo della registrazione, ma solo dell'indicazione delle notizie prescritte dall'articolo 2 della legge 47/48:
Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari."

L'amico ha letto con gran gioia quanto pubblicato e poi è venuto a dirmi: "tutto ok domani scrivo sul sito il nome del provider e il mio nome in qualità di proprietario e direttore responsabile". Al che ho risposto: "da quando sei iscritto nell'albo dei giornalisti?". E' caduto dalle nuvole ed anzi ora è convinto che per fare il direttore responsabile di cui alla legge 47/48 non sia vero che bisogna essere iscritti almeno nell'elenco speciale annesso all'albo dei giornalisti del luogo in cui si trova il server che ospita il suo sito. A me pare sia ancora necessario. Visto che siamo entrambi degli assidui lettori della sua rivista, se lei, anche dimostrando quanto io abbia torto, gli desse qualche ulteriore dettagliata indicazione che gli eviti di mettersi nei guai gliene sarei davvero grato.
Un caro saluto.
Pierluigi Milite

Finalmente è chiaro perché giungevano tante lettere con la stessa domanda!
C'è un equivoco, o meglio una scarsa comprensione delle norme: un punto che non è stato spiegato con la necessaria chiarezza, e di questo ci scusiamo con i lettori. Ora cerchiamo di chiarire la questione.

L'articolo 2 della legge 47/48 dice:

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile
.

"Ogni stampato" significa sia le stampe non periodiche, sia le stampe periodiche. Ma solo le stampe periodiche devono essere registrate presso il tribunale e quindi avere il direttore responsabile (articolo 5), che deve essere iscritto all'albo dei giornalisti.

Per le stampe non periodiche non c'è iscrizione né direttore responsabile, quindi non va scritto il nome del direttore responsabile nelle indicazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 2.

Si deve notare che indicare come direttore responsabile una persona che non sia un giornalista iscritto all'Albo , costituisce reato, punito dagli articoli 348 (esercizio abusivo di una professione) e 498 (usurpazione di titoli o di onori) del codice penale, come stabilisce l'articolo 45  della legge 69/63 sulla professione giornalistica.

Riassumendo...

1. I "prodotti editoriali" (secondo la definizione dell'art. 1 della legge 62/01) non periodici non sono soggetti a registrazione devono indicare solo luogo e della data della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore, nome del proprietario.

2. I prodotti editoriali contraddistinti da una  periodicità regolare devono iscriversi nel registro della stampa e aggiungere, alle informazioni indicate al punto 1, il nome del direttore o vicedirettore responsabile (senza il quale non può essere ottenuta l'iscrizione).

Tutto questo prescindendo dalle altre questioni in sospeso, come l'obbligo dell'identità del contenuto in tutti gli esemplari, che è normale per la stampa su carta, ma non ha senso per le pubblicazioni on line.
 

Nota sul copyright. Questo articolo è liberamente riproducibile su qualsiasi sito internet, purché in versione integrale e con la citazione per esteso del titolo originale, della data e del sito Manlio Cammarata reporter, con la URL http://www.mcreporter.info

 

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