Ineuntis enim
aetatis inscitia senum constituenda et regenda prudentia
est (Cicerone, Doveri, I, 122)
La legge è troppo vecchia per Internet. E’ questa,
al di là del “legalese”, l’estrema sintesi, se
vogliamo anche in una prospettiva socio-giuridica, della
più recente sentenza della Cassazione in tema di “stampa”
telematica (n.
35511 del 16 luglio 2010).
La massima giuridica, invece, potrebbe essere questa:
“Il direttore di una testata online, attesa la
particolarità del mezzo, non risponde necessariamente
per omesso controllo ex art. 57 c.p.”.
Non è certo il caso di ripetere quanto scritto, in
modo condivisibile, da Manlio Cammarata proprio su questa
pagina.
Preferirei, invece, ripercorrere brevemente le più
recenti sentenze in tema di responsabilità del
direttore di una testata online e, traslando, di blogger
e amministratori di forum, ovviamente per contenuti
inseriti da altri.
Aosta,
maggio 2006. Le
motivazioni depositate poco dopo, a giugno, parificano
il blogger al direttore responsabile delle testate
giornalistiche. Con acrobazie giuridiche senza alcuna
grazia e pregio, si giunge a sostenere che chi gestisce
un blog risponde ex art. 596-bis c.p. “essendo
la sua posizione identica a quella del direttore
responsabile” perché il primo avrebbe il “totale
controllo di quanto viene postato e, per l’effetto,
allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il
dovere di eliminare quelli offensivi”.
In realtà, leggendo la pronuncia si scopre che il
processo aveva fornito la prova della paternità degli
scritti ritenuti lesivi proprio al blogger. Dunque, le
apodittiche (e inutili) conclusioni sulla
responsabilità per contenuti postati da altri assumono
ancora minor valore.
Cassazione,
dicembre 2008,
motivazioni del marzo dell’anno successivo. La Suprema
Corte, per la prima volta, afferma a chiare lettere che
“i messaggi lasciati su un forum di discussione (che,
a seconda dei casi, può essere aperto a tutti
indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi
pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione)
sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono
essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo
pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come
quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione
del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di
informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel
concetto di stampa, sia pure in senso ampio”. In un
procedimento che, in realtà, riguarda la
sequestrabilità di un dato sito, penso sia possibile
estrarre il messaggio (un vero e proprio principio
giuridico) secondo cui il direttore non risponde dei
contenuti non riconducibili al concetto di stampa,
cioè, ad esempio, quelli autonomamente introdotti da
commentatori e partecipanti a forum di discussione.
Firenze,
febbraio 2009,
motivazioni a maggio. Un brutto passo indietro rispetto
alla Cassazione appena menzionata ed evidentemente non
conosciuta. Dei messaggi postati in un forum
(incidentalmente inserito in un sito testata registrata)
risponde il direttore responsabile per omesso controllo ex
art. 57 c.p. Non c’è scampo, ma, ancora una volta,
senza tante spiegazioni: la responsabilità per colpa
permette di sorvolare su molto.
E così arriviamo ai tempi più
recenti, alla sentenza di legittimità di cui ci
occupiamo oggi in queste pagine, la n.
35511 del 16 luglio 2010. Ribadendo che non è
mia intenzione procedere ad una nuova e specifica
analisi del provvedimento (anche perché condivido
quanto già scritto da
Cammarata), ciò che mi ha
sorpreso in questa sequenza di decisioni chiaramente
contrastanti è che coloro che hanno compreso meglio la
natura telematica (nella fattispecie, ciò che dovrebbe
essere controllato, ben più ampio di un giornale
cartaceo, per giunta in continuo potenziale divenire)
non sono i giovani giudici del merito, ma gli ermellini
romani che si suppongono più anziani dei primi.
L’anzianità del giudice porta con
sé una certa saggezza giuridica (e maggiore
ponderazione nel giudicare). In questo caso, appunto
sorprendentemente, l’anziano si è dimostrato più
acuto osservatore (dunque, conoscitore) della
tecnologia, quella cosa giovane che altri giovani non
hanno saputo (o voluto) comprendere.
* Avvocato
in Genova
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