Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
Home Curriculum Blog Mappa del sito E-mail Storico

Internet e stampa

Domande e risposte sulle regole delle pubblicazioni on line

FAQ (Frequently Asked Questions)

In questa pagina le risposte alle domande più comuni sui prodotti editoriali on line e su come diventare pubblicista. In qualche caso la risposta è incerta: dipende dalla confusione della normativa, fondata su una legge del lontano 1948.
Alla fine della pagina c'è un elenco di articoli di approfondimento

(Ultimo aggiornamento 25 settembre 2010)

D. L'art 1 della legge 62/01 dice: "Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche 
ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico". 
Quindi le stampe relative alla pubblicità di prodotti di supermercati o negozi diffusi comunemente nelle casette postali non sono soggetti alla normativa sulla stampa?
E le mappe della città con informazioni utili distribuite presso gli hotel, 
strutture ricettive o uffici turistici, diffuse via internet?.

R. Le pubblicazioni su carta o digitali di tipo genericamente "pubblicitario" non sono soggette alle disposizioni sui periodici (registrazione al tribunale). Dovrebbero però riportare le indicazioni previste dall'art. 2 della legge 47/48. Per quanto riguarda i siti internet, quando attraverso questi siti è possibile prenotare le stanze degli alberghi o altri servizi, è applicabile la normativa sul commercio elettronico (DLGV 70/03).

D. Mi pare che quando un il sito è una testata giornalistica debba porre nel footer una scritta come "... è una testata giornalistica iscritta al tribunale di ..... come periodico telematico in data 08/2010 con direttore responsabile Tizio". Sbaglio? .. Oltre a ciò, necessita esporre qualcos'altro nel sito?

R. L'elenco delle indicazioni che vanno esposte è tassativamente quello dell'art. 2 della legge sulla stampa (47/48):
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

D. Quando è obbligatorio iscrivere la testata giornalistica al ROC? E qual è la prassi e quali i costi?

R. Ai sensi dell'art. 7, c. 3 del DLGV 70/03, l'iscrizione nel ROC è obbligatoria solo "per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62". Procedure e costi sono sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

D. Sono titolare di un blog su internet che ha come argomento il cinema. il blog ha un certo numero di persone(10) che collaborano continuativamente all'aggiornamento dei contenuti. avrei intenzione di registrare il mio blog come testata giornalistica. vorrei sapere quali sono i requisiti richiesti, l'iter da seguire, a chi devo presentare la domanda e gli eventuali vantaggi...

R. Se il sito non è un periodico, la registrazione non è prevista. Se è periodico, cioè è programmato l'aggiornamento a intervalli regolari, deve essere iscritto nel registro della stampa del tribunale del luogo di pubblicazione e deve avere un direttore responsabile iscritto nell'Albo dei giornalisti (professionista o pubblicista). E' bene chiedere al tribunale competente per territorio i moduli e l'elenco dei documenti da presentare. Vantaggi dell' iscrizione per un blog sul cinema? Mah...

D. Vorrei un'informazione riguardo al giornale dell'Associazione di cui faccio parte. L'associazione è regolarmente registrata, ma il giornale che pubblichiamo no. Il nostro giornale è APERIODICO e, per ulteriore sicurezza, lo pubblichiamo ogni volta con l'espediente del "numero zero", di cui però non ho trovato traccia nelle leggi sull'editoria.

R. La regola è una sola. Per le pubblicazioni periodiche è obbligatoria l'iscrizione nel registro della stampa, con l'indicazione del direttore responsabile, che deve essere un giornalista iscritto nell'albo (elenco pubblicisti o professionisti); per le pubblicazioni non periodiche, nessuna iscrizione, bastano le indicazioni prescritte dall'art. 2 della legge 47/48.
Dunque la soluzione del "numero zero" non ha senso. Basta indicare che la pubblicazione non è periodica. Il numero zero non è contemplato dalle norme perché, di solito, non è destinato alla pubblicazione.

D. Una nuova casa editrice deve obbligatoriamente iscriversi a qualche albo? ovvero esiste un albo unico e riconosciuto in tutta Italia?
Il ROC è per caso questo albo? 
La scuola di lingue straniere che dirigo è una srl che tra le sue attività vuole annoverare quella di pubblicare libri di tipo didattico con nome/logo più adatto allo scopo. Domanda:
Per fare questo bisogna creare una casa editrice a parte, oppure la srl può 'partorire' una casa editrice dandole un nome?
E nell'albo degli editori deve iscrivere il nome partorito della casa editrice oppure quella della srl che la possiede?

R. La legge 249/97 (la cosiddetta "legge Maccanico")istituisce il registro degli operatori di comunicazione (ROC). Nel lungo (e confuso) elenco dei soggetti obbligati all'iscrizione non compaiono gli editori di libri. Quanto alla forma societaria, è una questione che rientra nella libertà di impresa e si può scegliere la forma più conveniente.

D. Sto cercando di fondare un giornale online "registrato".
Siamo un gruppo di ragazzi capitanati da un giornalista professionista. La testata sarà esclusivamente online. Da qualche giorno sto cercando su intenet qualche notizia sui fondi statali per l'editoria online....ma niente.
Sai darmi un'indicazione o anche solo un link utile?

Nella caotica sovrapposizione di norme che nel tempo hanno disciplinato le "provvidenze all'editoria" non compaiono mai le pubblicazioni on line. Almeno secondo le mie ricerche. Si citano solo le pubblicazioni a stampa, radio e televisione.

D. Chi scrive articoli in una pubblicazione on line non periodica può chiedere l'iscrizione all'albo dei pubblicisti?

R. Recita la legge 69/63 "Ordinamento della professione di giornalista":
Art. 35. Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda deve essere corredata... dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.
La norma è secca: solo giornali e periodici (che, secondo la stessa legge, devono essere iscritti nel registro della stampa). Questo significa che gli articoli su pubblicazioni non periodiche non valgono per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

D. E' possibile conteggiare i "pezzi" scritti per un sito web di una radio per il raggiungimento del titolo di pubblicista? La radio (storica) è registrata al
tribunale da vent'anni come testata giornalistica, ha un direttore responsabile. Ha due siti internet in cui pubblicizza la propria attività, come anteprime di concerti, aggiornamenti, etc, ed anche questi siti sono registrati regolarmente al Tribunale di Roma. Tutto regolare? Manca qualche cosa?


R. Vedi la domanda precedente. In questo caso la risposta è "sì", vincendo eventuali resistenze di qualche Ordine regionale che non considera ancora le pubblicazioni on line sullo stesso livello di quelle su carta (anche se la l'art. 1 della legge 62/01 mette sullo stesso piano tutti i "prodotti editoriali". Quello che a volta manca è la documentazione relativa ai compensi. E le collaborazioni gratuite non valgono.

D. Le scrivo per capire se l'iscrizione al ROC come previsto dalla legge del 2001 attribuisce alla testata iscritta al ROC le stesse qualità delle testate iscritte al Tribunale presso il registro della Stampa (possibilità per i collaboratori di diventare pubblicisti ecc.).

Questa è una bella domanda! L'art. 16 della legge 62/01 dice che "I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47". Cioè dall'iscrizione nel registro della stampa, che è condizione per l'ammissibilità degli articoli scritti da un aspirante pubblicista ai fini dell'iscrizione nell'elenco.
Il problema è che nella legge del 2001 non si dice nulla sugli effetti dell'iscrizione nel ROC. L'esenzione dall'iscrizione nel registro della stampa significa che l'iscrizione al ROC ha gli stessi effetti? A mio avviso, no (vedi Informazione on line, il caos delle norme).

Per approfondire i temi delle FAQ:

Stampa e Rete, il problema non è l'articolo 5 - 07.12.00
Come riconoscere l'informazione professionale on line? di Rodolfo Falvo - 14.12.00
Editoria: è il prodotto che fa la differenza di Andrea Monti - 04.04.01
Attenzione: non tutti i siti sono soggetti alla registrazione. Anzi... 06.04.01
Legge 62/01: due interventi significativi - 12.04.01
"L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni" - 12.04.01
Processo per stampa clandestina: la parola alla difesa di Andrea Monti - 19.04.01
La legge sull’editoria viola le norme dell’Unione europea di Stefano Valentino - 26.04.01
Indicazioni obbligatorie e diritto all’anonimato di Claudio Manganelli - 10.05.01
La legge 62/01: i nodi arrivano al pettine - 05.07.01
Editoria, un confuso groviglio normativo - 27.11.01
Giornali on line: quando occorre la registrazione? - 15.12.06
La registrazione dei periodici on line (Leggere prima di scrivere) - 08.01.07
Da una sentenza sbagliata a una proposta demagogica - 15.12.08
Registrazione delle testate telematiche: dai tribunali richieste illegittime? - 13.05.09
Come diventare giornalista e fondare un giornale - 16.09.10
Informazione on line, ecco il caos delle norme - 16.09.10

Per intervenire su questo argomento scrivi a

Top - Indice della sezione - Home

 

© Manlio Cammarata 2010

Informazioni di legge